Subentro nell’alloggio ERP precluso a chi occupa senza titolo (TAR Lombardia n. 3452 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizi abitativi pubblici, la disciplina transitoria dell’art. 23, comma 12-bis, della legge regionale n. 16 del 2016 consente il riesame della posizione dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario deceduto o uscito volontariamente dall’alloggio, ma non deroga ai requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici. Il carattere eccezionale della norma impone un’interpretazione restrittiva: l’istanza di subentro non può essere accolta in favore di chi occupi l’immobile senza titolo. L’occupazione abusiva preclude l’accesso agli alloggi ERP e non è ammessa alcuna distinzione sostanziale tra occupante abusivo e occupante amministrativo, accomunati dalla carenza di un titolo idoneo all’assegnazione.
Il Fatto
Nel 2013 il Comune di Milano assegnava in deroga alla graduatoria un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla madre del ricorrente, con la quale questi conviveva. Su richiesta della locataria, il gestore autorizzava l’ampliamento del nucleo familiare per ricomprendervi il figlio, con decorrenza dal 30 dicembre 2013 e per un triennio.
Dopo il decesso dell’assegnataria, nel 2016, il ricorrente presentava istanza di subentro, respinta per difetto dei presupposti: il diniego non veniva impugnato. Rilevata la perdurante occupazione sine titulo, il gestore lo invitava al rilascio e nel 2019 il Comune intimava il rilascio dell’unità, senza esito. Nel dicembre 2023 il ricorrente presentava l’istanza di subentro ex art. 23, comma 12-bis, dichiarata inammissibile e confermata nel rigetto dell’8 maggio 2024. Da qui il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia respinge il ricorso. Il Collegio ricostruisce la vicenda e osserva che il ricorrente, dopo il decesso della congiunta, è stato destinatario di un diniego di subentro mai contestato né eseguito con il rilascio dell’alloggio. L’occupazione sine titulo è quindi perdurata, nonostante l’intimazione comunale del 2019, anch’essa non ottemperata.
Il cuore della decisione è l’interpretazione dell’art. 23, comma 12-bis, della legge regionale n. 16 del 2016. La norma transitoria, applicabile fino al 31 dicembre 2023, consente ad ascendenti e discendenti di primo grado, presenti nel nucleo per ampliamento da meno di dodici mesi, di regolarizzare la propria posizione in deroga al requisito temporale minimo. Essa non elimina però l’accertamento degli altri requisiti.
Il Collegio sottolinea che il comma 12-bis richiede espressamente che gli enti proprietari verifichino «esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici». Il carattere eccezionale della disposizione ne impone un’applicazione restrittiva. Ne deriva che la posizione di occupante senza titolo impedisce l’assegnazione, richiamando sul punto propri precedenti conformi.
Il TAR affronta poi la distinzione, prospettata dal ricorrente, tra occupante abusivo e occupante amministrativo. La normativa di settore — in particolare l’art. 23 del Regolamento regionale n. 4 del 2017 — non distingue le due categorie, accomunandole per la carenza di un titolo idoneo. L’art. 22, comma 1, lett. f, della legge regionale n. 16 del 2016 esige l’assenza di eventi di occupazione abusiva negli ultimi cinque anni.
La decisione valorizza infine la limitatezza delle risorse e l’ampiezza delle esigenze abitative, richiamando gli artt. 3 e 47 della Costituzione, e conclude per la reiezione delle censure e il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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