Improcedibile l’appello se non impugnata la sopravvenuta aggiudicazione (C.G.A.R.S. n. 597 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’onere di impugnare gli atti sopravvenuti mediante motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 120, comma 7, c.p.a., opera soltanto finché pende il giudizio. Quando l’atto sopravvenuto sia adottato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, l’originario ricorrente, ormai divenuto appellante, deve proporre autonomo ricorso nei termini, non essendo più esperibile lo strumento dei motivi aggiunti. La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il nuovo provvedimento spiega effetti autonomi e lesivi che rendono priva di utilità la pronuncia sull’annullamento degli atti anteriori.

Il Fatto

Una società di costruzioni partecipava a una procedura aperta indetta da un ente consortile per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria. Con verbale di gara veniva disposta la sua esclusione, confermata in sede di riesame in autotutela; seguiva la proposta di aggiudicazione in favore di una cooperativa concorrente. La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso.

Proposto appello, nelle more del giudizio l’ente adottava la determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della cooperativa. Le parti intimate eccepivano l’improcedibilità dell’appello per mancata impugnazione di tale determina, comunicata via PEC all’appellante e pubblicizzata sulla piattaforma telematica della stazione appaltante.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’eccezione preliminare e dichiara l’appello improcedibile. Il fulcro del ragionamento è di natura processuale e riguarda il coordinamento tra l’art. 120, comma 7, c.p.a. e il sopraggiungere di atti di gara dopo la conclusione del giudizio di primo grado.

L’appellante sosteneva che, pendendo il termine per impugnare la sentenza, la regola dei motivi aggiunti le avrebbe precluso la possibilità di proporre un separato ricorso avverso la determina di aggiudicazione. La Corte rovescia l’argomento: l’onere di motivi aggiunti esiste evidentemente fintantoché penda il giudizio, sicché, in caso di atti sopravvenuti dopo la sua conclusione, occorre proporre autonomo ricorso.

Nel caso concreto i termini cronologici sono decisivi. La sentenza del TAR è stata depositata l’11 novembre 2025; la determina di aggiudicazione è stata adottata il 25 novembre 2025, dunque dopo la pubblicazione della sentenza. L’appellante, quindi, ben avrebbe potuto e dovuto impugnarla con ricorso separato, senza che i motivi aggiunti fossero più esperibili.

La Corte valorizza altresì gli elementi di conoscibilità dell’atto: la determina è stata comunicata via p.e.c. all’appellante il 26 novembre 2025 ed è stato dato avviso sulla piattaforma telematica della stazione appaltante. Né risulta che l’appellante abbia proposto istanza di accesso per ottenere gli atti di gara di cui lamentava la mancata pubblicità: il rilievo esclude che l’omessa impugnazione possa trovare giustificazione nella pretesa carenza di conoscenza legale.

In definitiva l’appello è improcedibile, perché l’aggiudicazione definitiva ha consolidato l’assetto degli interessi e non può essere travolta in via meramente consequenziale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle due parti intimate, nell’importo di euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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