La sopravvenuta carenza di interesse chiude il giudizio sul rinnovo del permesso (TAR Puglia n. 1117 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. In tal caso il giudice, che non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del difensore, intervenuta prima della trattazione e non accompagnata dall’indicazione di profili residui di interesse, è sufficiente a fondare la pronuncia. La compensazione delle spese presuppone la soccombenza formale e la valutazione dell’esito complessivo del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con scadenza 31.12.2017. In data 28.05.2018 aveva presentato istanza di rinnovo. Il Questore di Lecce, con decreto del 22.01.2020, aveva respinto l’istanza; la Prefettura di Lecce, con decreto del 15.02.2021, aveva respinto il ricorso gerarchico.

Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 4, 5 e 29 del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 271/2021. Con memoria depositata il 09.06.2025 il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente ottenuto dalla Questura nel 2023 la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenienza rappresentata dalla dichiarazione espressa del difensore e la qualifica come fatto estintivo dell’interesse a ricorrere. La vicenda è ricondotta a un principio generale del processo amministrativo: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione.

Da questa premessa il Tribunale trae due conseguenze sul piano dei poteri del giudice. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio per l’accertamento della legittimità degli atti impugnati; né può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ricevuta la dichiarazione di perdita di interesse, l’unica pronuncia possibile è quella di improcedibilità.

Il Collegio verifica in concreto l’assenza di profili residui di interesse: il ricorrente non ha prospettato un interesse alla decisione neppure a fini diversi dall’annullamento degli atti impugnati. La dichiarazione è quindi idonea a fondare la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Sul piano delle spese, il Tribunale richiama l’esito del giudizio e rileva che la difesa erariale non ha insistito per la condanna della controparte. Dispone pertanto l’integrale compensazione delle spese di lite. Conferma inoltre il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già negata in sede cautelare per l’originaria palese infondatezza del ricorso, ravvisata nell’ordinanza n. 271/2021. Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile, compensa le spese e ordina l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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