Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 1117 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che abbia condannato l’amministrazione a un facere infungibile, è fondato quando risulti l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e manchi ogni contestazione nel merito. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere in un termine congruo e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La domanda di rimborso del contributo unificato non è accoglibile quando la sentenza azionata abbia disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, trattandosi di credito di costoro. Sussistendo richiesta di parte e assenza di ragioni ostative, va applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Quattro docenti agiscono davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12.1.2024, n. 32. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, e a rimborsare il contributo unificato.

I ricorrenti chiedono l’ottemperanza per le annualità indicate, con rivalutazione e interessi, nonché per la statuizione sulle spese. Il Ministero si costituisce in giudizio. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 il ricorso passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio constata, in primo luogo, l’assenza nel merito di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. L’obbligo di provvedere non è dunque posto in discussione, ma resta inadempiuto.

Il giudice verifica poi il presupposto processuale dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il termine risulta spirato e la domanda di ottemperanza è pertanto ammissibile e fondata.

Il TAR ordina al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che dovrà provvedere nel successivo termine di trenta giorni.

Quanto alla domanda di rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro, il Collegio la ritiene non accoglibile. Poiché la sentenza azionata ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori, si tratta di un credito dei difensori antistatari e non dei ricorrenti.

Infine, sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il TAR applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con dies a quo fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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