Autovelox, banchina insufficiente e nuovo decreto prefettizio (Cass. 23122/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 23122 del 13 luglio 2026
La controversia riguardava otto verbali per superamento del limite di 50 km/h, rilevato con autovelox fisso sulla strada provinciale “Traversa dei Monti”. I giudici di merito avevano annullato le sanzioni perché la strada non possedeva le caratteristiche di una strada extraurbana secondaria e il decreto prefettizio non legittimava la contestazione differita.
Questione esaminata
La Cassazione doveva stabilire se la presenza di una banchina estremamente ridotta o inesistente consentisse comunque di qualificare la strada come extraurbana secondaria e se la modifica legislativa del 2020 permettesse di utilizzare il precedente decreto prefettizio senza adottarne uno nuovo.
Il Comune sosteneva che non fosse richiesta una larghezza minima della banchina e che l’estensione normativa delle strade controllabili a distanza fosse già applicabile alle infrazioni dell’ottobre 2020.
Principio affermato
Il rilevamento automatico senza contestazione immediata costituisce un’eccezione e richiede che la strada possieda realmente tutte le caratteristiche strutturali della categoria indicata dalla legge. La banchina deve essere idonea al passaggio pedonale o alla sosta di emergenza e deve rispettare le dimensioni tecniche previste.
La modifica dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 non rende automaticamente efficaci i precedenti decreti per nuove categorie di strade: per installare dispositivi fissi su strade diverse da autostrade ed extraurbane principali occorre un apposito decreto prefettizio emanato secondo la nuova disciplina.
Motivazione della Cassazione
Dalle immagini risultava che in più punti, anche vicino all’autovelox, la banchina fosse ridottissima o assente e non consentisse il transito sicuro dei pedoni né la sosta di emergenza. Le caratteristiche devono essere verificate sull’intera strada, non soltanto nel punto di installazione.
Il decreto del 2014 non poteva essere utilizzato come atto adottato ai sensi della disciplina introdotta nel 2020, perché il nuovo decreto richiesto dalla norma non era ancora stato emanato al momento delle infrazioni. La Corte ha quindi confermato l’illegittimità dell’accertamento e rigettato il ricorso del Comune.
Rilevanza pratica
La pronuncia rafforza la possibilità di contestare i verbali basati su autovelox fissi quando la strada sia soltanto formalmente classificata come extraurbana secondaria ma non presenti banchine adeguate lungo il suo sviluppo.
Occorre inoltre verificare la data e la base normativa del decreto prefettizio: una modifica legislativa non sana automaticamente un’autorizzazione precedente né sostituisce l’adozione del nuovo provvedimento amministrativo richiesto.