Responsabilità del professionista e nesso causale con il danno da esclusione (Cass. civ. Sez. III n. 2963 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La negligenza del professionista nell’esecuzione dell’incarico non è condizione sufficiente per affermarne la responsabilità risarcitoria. Quando il danno lamentato consista nell’esclusione da una procedura per la concessione di un contributo pubblico, il giudice deve accertare il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio. Tale nesso è escluso allorché l’esclusione sia riconducibile a una causa autonoma e sopravvenuta, costituita dalla carenza di completezza e veridicità della documentazione che la stessa società committente era tenuta a produrre. La violazione di legge è deducibile in cassazione solo se il vizio investe l’interpretazione delle norme e non si risolva in una richiesta di riesame del merito. Il giudizio di fatto del giudice di appello, sorretto da motivazione logica e coerente, è incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società esercente attività di costruzione e assemblaggio di articoli in alluminio partecipava a una procedura indetta dall’INAIL per la concessione di contributi destinati al miglioramento dei livelli di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, affidando l’assistenza a una società di servizi. Collocata in posizione utile per un contributo di potenziale importo pari a 90 mila euro, la società veniva invitata dall’ente a predisporre una perizia giurata secondo il fac-simile trasmesso, incaricando un ingegnere.

Secondo la committente, il tecnico avrebbe redatto la perizia in modo difforme da quanto richiesto, con conseguente esclusione dalla procedura. Il Tribunale adito accolse la domanda risarcitoria, condannando il professionista al pagamento di circa 91 mila euro. La Corte d’Appello riformò integralmente la decisione, ravvisando il difetto di un efficiente nesso eziologico. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, confermando il ragionamento della Corte territoriale. I profili di colpa professionale dell’ingegnere sono indiscussi e dallo stesso riconosciuti; ciò nondimeno, il fondamento della decisione di appello si appunta sulla dimostrata carenza del nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato.

Gli elementi istruttori acquisiti — la testimonianza del direttore territoriale dell’INAIL e la deposizione della teste — consentono di escludere ogni possibilità che la documentazione riferibile alla società fosse conforme ai requisiti di completezza e di veridicità richiesti. L’esclusione fu disposta per la carenza della documentazione allegata alla domanda, ritenuta non sanabile, e non per l’errore del professionista.

La Corte ribadisce che il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di appello sono incensurabili in sede di legittimità sotto il profilo logico-giuridico, quando sorretti da motivazione coerente. La doglianza che evoca la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. si pone in aperto contrasto con l’interpretazione offertane dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2023.

Sotto la veste formale della violazione di legge, la ricorrente auspica in realtà un riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie diverso da quello accolto in appello, censurando le conclusioni solo perché non coincidenti con le ipotesi alternative prospettate. Il ricorso è pertanto inammissibile nelle sue censure di merito e comunque infondato. Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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