Conflitto negativo di competenza e mancata elevazione del conflitto: la competenza si radica presso il giudice della riassunzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 14031 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, anziché elevare conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza, le parti possono proporre regolamento di competenza solo con limitazione dell’oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione. Ove il regolamento non sia proposto e il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell’art. 44 c.p.c., sicché la competenza del detto giudice è indiscutibile e il conflitto elevato da quest’ultimo è inammissibile. Il mancato esercizio del potere di elevazione del conflitto determina, pertanto, il radicamento irreversibile della competenza presso il giudice della riassunzione.
Il Fatto
Un cittadino italiano, erede di un militare internato dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica Federale di Germania e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal dante causa, anche ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 36/2022. Il Ministero eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Trento, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2024, dichiarava la propria incompetenza, individuando il foro del destinatario della prestazione nel luogo di domicilio del creditore, ossia Trento.
La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Trento, dove l’attore eccepiva l’incompetenza di quel giudice, invocando la disciplina speciale di cui all’art. 43 del d.l. n. 36/2022. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 28 ottobre 2025, dichiarava a sua volta la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, quale sede della tesoreria centrale del Ministero. Avverso tale ordinanza l’attore proponeva regolamento necessario di competenza, non per contestare l’attribuzione al Tribunale di Roma, ma per censurare il mancato sollevamento d’ufficio del conflitto da parte del Tribunale di Trento, chiedendo che la Corte dichiarasse la competenza di Roma.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione osserva che le considerazioni del ricorrente sull’errore commesso dal giudice trentino sono solo parzialmente esatte. Il Tribunale di Trento, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dopo la prima declinatoria del Tribunale di Roma, avrebbe dovuto sollevare d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., essendo la competenza per territorio inderogabile un criterio “forte”. La declinatoria diretta costituisce, pertanto, una violazione della norma del procedimento.
Tuttavia, la Corte ribadisce il principio per cui il “rimpallo” di competenze tra due organi giudicanti può avvenire una sola volta. La giustificazione risiede nella ratio degli artt. 44 e 45 c.p.c.: la regola è il consolidamento della competenza in capo al giudice della riassunzione; l’eccezione, rappresentata dal conflitto, è ammessa una sola volta. Ammettere che un giudice, dopo la prima declinatoria, possa declinare nuovamente la competenza, consentendo al terzo giudice di elevare conflitto, svuoterebbe di significato le preclusioni previste dall’art. 38 c.p.c. per il rilievo della competenza.
Di conseguenza, di fronte all’illegittima declinatoria del giudice della riassunzione, la parte interessata può proporre regolamento di competenza solo per censurare la violazione dell’obbligo di elevare il conflitto, ma al fine di postulare che il mancato esercizio del potere ha determinato il radicamento della competenza presso quel giudice. Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza secondo cui la competenza risulta radicata presso il giudice ad quem per il mero fatto della riassunzione, in mancanza di regolamento avverso la prima declinatoria e di instaurazione del conflitto.
La Corte dichiara, quindi, la competenza del Tribunale di Trento, quale giudice davanti al quale la competenza si è irreversibilmente radicata, non potendo rilevare la richiesta dell’attore di attribuzione al Tribunale di Roma. L’istanza di regolamento, infatti, investe la Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, senza limiti nel contenuto dell’ordinanza impugnata e nelle difese delle parti. Il regolamento è accolto e dichiarata la competenza del Tribunale di Trento, con termine di tre mesi per la riassunzione.
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Nota della Redazione
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