Revoca NCC e rimessa deroga sarda non svuota nesso autorizzazione (TAR Sardegna n. 1122 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di noleggio con conducente, la deroga prevista dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo, legge n. 21 del 1992 per la Regione Sardegna consente che la rimessa sia ubicata sull’intero territorio regionale e non nel solo Comune che ha rilasciato il titolo, ma non elimina il nesso funzionale tra la singola autorizzazione NCC e la rimessa ad essa riferita. Il requisito della disponibilità della rimessa, richiesto dall’art. 8, comma 3, legge n. 21 del 1992, costituisce presupposto specifico di ciascuna autorizzazione: deve essere dichiarato e accertato dal Comune al momento del rilascio e mantenuto per tutta la durata del titolo. La disponibilità meramente fattuale di più rimesse regionali, invocata ex post, non sana l’inidoneità della rimessa dichiarata né vale a integrare il requisito. La sopravvenuta acquisizione di una nuova rimessa non determina alcuna illegittimità sopravvenuta del provvedimento di revoca.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il dirigente del settore SUAPE del Comune di Olbia ha revocato l’autorizzazione NCC n. 40 del 15.7.2011, riferita a un minibus, per assenza del requisito della disponibilità della rimessa. L’amministrazione aveva contestato che l’immobile indicato in via Tavolara, adibito a magazzino e, quanto all’area accessibile dal civico 6, costituito da un cortile non idoneo al ricovero dei mezzi, non fosse di fatto destinato a rimessa, rilevando altresì l’assenza dei fogli di servizio e l’immatricolazione non conforme del veicolo.
La società ha dedotto, in particolare, che il vincolo di territorialità dovesse riferirsi all’intera popolazione regionale e che le altre rimesse di cui dispone nei Comuni di Sassari e Santa Teresa Gallura fossero sufficienti a integrare il requisito. Il Comune ha resistito sostenendo la pluralità e autonomia delle ragioni della revoca. In sede cautelare il Tribunale aveva sospeso l’efficacia dell’atto, riservando al merito la valutazione dei profili di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso e ritiene legittima la motivazione della revoca fondata sull’assenza del requisito della rimessa. Quanto all’inidoneità dell’immobile, la documentazione fotografica allegata alla relazione degli agenti conferma la valutazione dell’amministrazione: il cortile non è in alcuna misura idoneo al ricovero di tutti i veicoli che la stessa ricorrente dichiara ivi ricoverati. Irrilevante è l’eccezione secondo cui i mezzi non stazionerebbero tutti contemporaneamente, perché è la ricorrente ad aver posto in connessione le autorizzazioni ottenute dal Comune di Olbia, e tra esse la n. 40, con la rimessa di via Tavolara.
Il nucleo giuridico riguarda l’art. 3, comma 3, legge n. 21 del 1992. Il Collegio chiarisce che l’onere di previa comunicazione ai comuni riguarda solo l’ipotesi delle ulteriori rimesse nel territorio della medesima provincia o area metropolitana, e non l’ultimo periodo del comma, che disciplina la sola collocazione della rimessa in ambito regionale per la Sardegna. Si tratta di norma che attiene alla “prima” rimessa e non alle ulteriori.
La deroga sarda, dunque, è limitata alla collocazione geografica della rimessa e non tocca il requisito della connessione tra autorizzazione rilasciata e disponibilità di una rimessa ad essa riferibile. Diversamente opinando, il vettore potrebbe disporre di una sola rimessa regionale, anche del tutto inidonea, a fronte di numerose autorizzazioni, svuotando di significato il requisito della disponibilità. La società, in sede di subentro, avrebbe dovuto dichiarare una rimessa, anche extracomunale ma regionale, per il veicolo relativo all’autorizzazione n. 40, consentendo al Comune la verifica di idoneità.
La disponibilità di una rimessa non è dunque requisito accertabile ex post in forma generica, ma presupposto specifico da dichiarare e mantenere nel tempo. Non rileva la sopravvenuta disponibilità di un’ulteriore rimessa in Comune di Olbia, acquisita dopo l’adozione dell’atto, poiché l’ordinamento non contempla la categoria dell’illegittimità sopravvenuta. Il primo motivo è quindi infondato; il secondo resta assorbito per carenza di interesse, valendo il principio per cui, in presenza di plurimotivazione, è sufficiente che una sola ragione resista al vaglio giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4084). Le spese sono compensate per la complessità fattuale della controversia.
Nota della Redazione
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