Ottemperanza per la Carta del docente: esclusa l’astreinte ma nominato il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 504 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda di esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione comporta l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, il quale può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’adempimento, la natura seriale del contenzioso e la funzione del beneficio non qualificabile come mezzo di sostentamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, la somma di euro 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata adozione di atti esecutivi da parte del Ministero. Ha conseguentemente disposto l’obbligo di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni, nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per provvedere su richiesta della parte interessata. Il Collegio ha precisato che il commissario può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che spetti alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico.
Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della astreinte, il TAR l’ha respinta, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, l’autonomo limite della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia, e nella natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo meramente eventuale.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.