Ottemperanza per sentenza esecutiva del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1681 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni l’amministrazione a un obbligo di dare, costituisce titolo per il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., qualora l’amministrazione non abbia provveduto a conformarsi al giudicato. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta che subentri all’amministrazione inadempiente. Non sussiste il diritto alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando il danno da ritardo risulti integralmente compensato dagli interessi moratori sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, una sentenza esecutiva che ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Nonostante la sentenza fosse stata notificata all’amministrazione e fosse decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva ottemperato. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla cancelleria del giudice civile, e la regolare notifica della sentenza all’amministrazione. Ha quindi ritenuto sussistente il presupposto dell’azione, poiché il giudicato civile non eseguito configura l’ipotesi di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato stesso.
Sul merito, il Collegio ha rilevato come il Ministero, non costituitosi, non avesse fornito alcun elemento per dimostrare di aver dato esecuzione alla sentenza. Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando all’amministrazione di procedere all’accredito della somma di € 2.000,00 sulla Carta docente del richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In considerazione della possibilità di un’ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà provvedere direttamente all’adempimento entro sessanta giorni.
Il Collegio ha infine escluso la condanna al pagamento della penalità di mora, ritenendo che l’attitudine degli interessi moratori sulla somma dovuta fosse idonea a compensare il danno da ritardo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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