Clausola tecnica elastica e prova pratica legittimano esclusione del defibrillatore (TAR Sicilia n. 1122 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del capitolato che richiede l’idoneità del defibrillatore all’utilizzo nei corsi di formazione avanzati, senza prescrivere una specifica soluzione tecnica, è una clausola elastica e proconcorrenziale: individua il bisogno dell’amministrazione e rimette al mercato le modalità del suo soddisfacimento, senza tradursi in una prescrizione generica o indeterminata. La verifica in prova pratica dell’idoneità del prodotto a tale esigenza è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della ragionevolezza e della logicità. È legittima l’esclusione dell’apparecchiatura che, priva di un dispositivo aggiuntivo, non consente di simulare scenari non preimpostati senza scarica reale. Non rileva, ai fini dell’ammissione, la pretesa superiorità qualitativa del prodotto offerto rispetto a quello dell’aggiudicataria, poiché oggetto di scrutinio è la sussistenza dei requisiti minimi del capitolato.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa alla procedura aperta indetta da una azienda ospedaliera universitaria per la fornitura di defibrillatori, lotto aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Offre un modello dichiarato conforme alla specifica tecnica che impone il funzionamento in modalità training, senza erogazione di scarica reale durante l’addestramento.
All’esito della prova pratica la commissione la esclude, rilevando l’inidoneità dell’apparecchiatura ai corsi di formazione avanzati e la carenza del rinforzo del connettore. La gara viene aggiudicata a un’altra impresa. La ricorrente impugna l’esclusione, l’aggiudicazione e il verbale di seduta riservata, chiedendo subentro e risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta acquisizione della documentazione richiesta, che ha fondato i successivi motivi aggiunti. Il nucleo della decisione riguarda la lettura dell’art. 3.1 del capitolato tecnico. La ricorrente sostiene che la clausola, là dove esige l’idoneità ai corsi avanzati, sia generica e non imponga la coesistenza, in un unico apparecchio, di modalità di training libere senza scarica reale.
Il Collegio ritiene invece che la prescrizione costituisca una clausola proconcorrenziale: indica il bisogno della stazione appaltante e lascia al mercato l’indicazione delle soluzioni tecniche. È elastica, ma non indeterminata, perché l’esito della prova pratica e le scelte dell’amministrazione restano verificabili sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità.
Le valutazioni tecniche resistono al sindacato. Le carenze accertate impediscono di impiegare il defibrillatore, senza scarica reale, anche in scenari non preimpostati, con conseguente inidoneità alla formazione in contesti estremi e imprevedibili. Non assume rilievo che l’aggiudicataria raggiunga il risultato mediante un dispositivo esterno aggiuntivo: in un’ottica proconcorrenziale ciò che conta è la rispondenza al bisogno, non la modalità costruttiva prescelta.
Quanto al rinforzo del connettore, la censura non scalfisce la difesa dell’amministrazione: nei defibrillatori offerti dalla ricorrente la protezione deriva solo dal collegamento alla borsa di trasporto, sicché senza di essa il connettore resta esposto a urti e strappi nelle fasi concitate dell’emergenza. Le fotografie prodotte confermano che la protezione integrale si riscontra solo con la borsa inserita.
Il Collegio esclude infine la pertinenza del confronto qualitativo tra offerte già ammesse: oggetto di giudizio è la sussistenza dei requisiti minimi del capitolato, non la comparazione tra prodotti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione giuridica esaminata.
Nota della Redazione
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