Esclusione dell’offerta per locazione gratuita degli strumenti è illegittima (TAR Liguria n. 1122 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che commina l’esclusione per la sola circostanza che l’offerente abbia indicato un corrispettivo pari a zero per una singola voce dell’offerta economica è illegittima quando la stazione appaltante non abbia collegato la scomposizione dell’offerta a una formula di attribuzione dei punteggi che presupponga necessariamente un valore positivo per ciascuna componente. In tal caso la quotazione a zero di una voce integra una scelta imprenditoriale ammissibile, rimanendo la proposta complessivamente remunerativa e soggetta a verifica di anomalia. Il rigetto automatico dell’offerta per una voce pari a zero contrasta con la disciplina unionale degli appalti, che impone la valutazione delle giustificazioni dell’operatore. La verifica di congruità non può fondarsi sulla comparazione con le offerte degli altri concorrenti.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla gara indetta dalla Regione per la fornitura di materiale e attrezzature per laboratorio analisi, risultando aggiudicataria del lotto relativo ai sistemi di diagnostica molecolare. Nel modulo dell’offerta economica indicava un corrispettivo complessivo di oltre un milione di euro per sette anni, esponendo importi per reagenti e consumabili e lasciando a zero le voci relative alla locazione della strumentazione, all’assistenza tecnica e all’interfacciamento.
Su segnalazione della seconda classificata, la stazione appaltante avviava il procedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e adottava il decreto dirigenziale che la ritirava, fondandolo sulla violazione dell’art. 7, lett. c), del capitolato tecnico, che impone l’esclusione delle offerte di cessione degli strumenti a costo zero o a titolo gratuito. La ricorrente impugnava il provvedimento e la stessa clausola capitolare, deducendo la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, l’irragionevolezza della prescrizione e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività. L’onere di impugnazione immediata riguarda solo le clausole immediatamente escludenti o quelle che impongano oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, o rendano impossibile la formulazione dell’offerta, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4 del 2018 e delle pronunce di Cons. Stato n. 2360 del 2025 e n. 175 del 2023. Nel caso concreto la clausola non precludeva la partecipazione né impediva di confezionare la proposta, cosicché l’eccezione è infondata.
Nel merito il Tribunale ricostruisce l’orientamento secondo cui, quando la legge di gara scompone l’offerta in componenti legate a una formula matematica che presuppone un valore positivo per ciascuna voce, la quotazione a zero va intesa come mancata offerta e risulta inammissibile, perché impedisce la corretta attribuzione dei punteggi parziali (in tal senso Cons. Stato n. 1307 del 2016). Fuori da questa fattispecie, invece, l’esposizione di un prezzo pari a zero per singole voci è ammissibile, purché l’offerta complessiva sia di segno positivo e non anormalmente bassa.
Tale lettura è confortata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2020, causa C-367/19, Tax-Fin-Lex, che ha escluso il rigetto automatico persino di un’offerta a corrispettivo totale pari a zero, imponendo la verifica delle giustificazioni fornite dall’operatore.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene priva di ragionevole giustificazione la disposizione capitolare. L’art. 7 del capitolato si limita a scomporre l’offerta in cinque voci senza collegarle ad alcun criterio di punteggio, mentre l’art. 16.3 del disciplinare fonda la valutazione sul corrispettivo totale, rendendo irrilevanti le singole poste parziali. La resistente non ha saputo esplicitare la ratio della prescrizione né l’interesse sotteso all’applicazione di un prezzo al noleggio degli strumenti.
Né rileva che gli altri concorrenti abbiano indicato importi non irrisori: la stazione appaltante aveva già accertato la non anomalia dell’offerta della prima graduata, e la verifica di congruità non può essere svolta attraverso il confronto con le altre proposte, dovendo avere riguardo agli elementi costitutivi della singola offerta e alla capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni al prezzo indicato (cfr. Cons. Stato n. 1892 del 2025). Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese e refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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