Inoppugnabilità dell’ordine demolitorio del Parco e carenza di interesse (TAR Campania n. 1865 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di opere abusive realizzate all’interno di un Parco Nazionale, sussiste la competenza dell’Ente Parco ad adottare provvedimenti di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in quanto il potere di ordinanza si fonda sulle finalità di tutela ambientale poste a base della sua istituzione e trova disciplina nell’art. 29, comma 1, legge n. 394/1991. L’ordine di rimozione costituisce atto vincolato e necessitato, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, né una comparazione tra interesse del privato e interesse pubblico, essendo quest’ultimo in re ipsa nel ripristino dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali violati. Ne consegue che il ricorso avverso l’ordinanza demolitoria è inammissibile per carenza di interesse quando il provvedimento sia divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione e la nota successiva dell’Ente abbia natura meramente confermativa.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un appezzamento di terreno con annessi fabbricati sito nel Comune di Camerota, ricadente nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Con ordinanza del 5 maggio 2011 il Parco aveva già intimato la demolizione di locali deposito, muri di contenimento e recinzione; un successivo verbale di sopralluogo aveva accertato l’inottemperanza a quell’ordine. Con provvedimento prot. n. 6543 del 29 aprile 2021, notificato il 16 ottobre 2024, l’Ente ha intimato l’ingiunzione demolitoria delle opere in contestazione, preceduta dalla nota prot. n. 14831 del 9.10.2024.
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Campania sia la nota sia l’ordinanza, deducendo l’incompetenza del Direttore dell’Ente, l’erroneità dei presupposti quanto all’epoca di realizzazione delle opere, la non necessità del permesso di costruire, il difetto di motivazione e il legittimo affidamento maturato per il lungo tempo trascorso. L’Ente Parco si è costituito, eccependo profili di inammissibilità e chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il gravame inammissibile, accogliendo l’eccezione della parte resistente. La nota prot. n. 14831 del 9.10.2024 ha natura meramente confermativa del precedente ordine demolitorio: con essa l’Ente si è limitato a rinnovare l’intimazione già contenuta nell’ordinanza prot. n. 6543 del 29.04.2021, a sua volta oggetto di impugnativa da parte di altra comproprietaria con ricorso rigettato. Il provvedimento del 2021, pur notificato anche agli odierni ricorrenti, è dunque divenuto inoppugnabile, essendo stato impugnato ritualmente solo da altro soggetto. Da qui la carenza di interesse in capo ai ricorrenti.
Il Tribunale ha comunque svolto una premessa ricostruttiva sul merito, individuando il referente normativo nell’art. 29, comma 1, legge n. 394/1991, che attribuisce al legale rappresentante dell’organismo di gestione il potere di disporre l’immediata sospensione dell’attività esercitata in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta e di ordinare in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Il comma 2 disciplina l’esecuzione in danno in caso di inottemperanza.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere la competenza dell’Ente Parco ad adottare provvedimenti demolitori e di ripristino, in ragione delle specifiche finalità di tutela ambientale. La violazione delle norme urbanistiche ed edilizie costituisce il presupposto dell’esercizio del potere inibitorio e sanzionatorio dell’Ente, senza automatica coincidenza con l’ambito comunale: laddove sussista concorso tra le funzioni di vigilanza edilizia del Comune, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, e quelle di protezione del vincolo paesistico dell’Ente gestore, le valutazioni possono divergere, poiché il primo considera i limiti urbanistico-edilizi, il secondo la compatibilità paesistica dell’opera.
Il Collegio ha quindi qualificato l’esercizio del potere repressivo come attività amministrativa doverosa. I relativi provvedimenti, tra cui l’ordinanza di rimozione e rimessa in pristino, sono atti vincolati per i quali non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi. L’ordine di rimozione non richiede altra motivazione se non l’accertamento del carattere abusivo dell’opera; l’Ente non deve compiere alcuna valutazione sull’incidenza concreta dell’intervento né operare una comparazione tra interessi, essendo l’interesse pubblico in re ipsa nel ripristino dei valori violati, né sono configurabili provvedimenti alternativi.
La natura processuale della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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