Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1321 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione e quest’ultima non vi ha dato esecuzione. Sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Ne segue la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione entro un termine assegnato e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di inerzia. Il compenso al commissario non è dovuto quando l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine per più anni scolastici. Con sentenza n. 236/2023 del 14 settembre 2023 il Tribunale di Lodi ha accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese legali.
Non essendo intervenuta spontanea esecuzione, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso della camera di consiglio è emerso che, per una delle posizioni, l’amministrazione ha corrisposto la somma dovuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per la posizione della ricorrente che ha ricevuto il pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per il resto il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva che non è contestato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto alla sentenza n. 236/2023 e che la stessa pronuncia è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti. È inoltre pacifico che la sentenza è stata notificata al Ministero il 22 settembre 2023.
Risultano pertanto integrate le condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è dunque fondato.
L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato.
Il Collegio esclude infine il compenso al commissario, poiché l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, oltre generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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