Obbligo di accoglienza immediato non comprimibile per carenza di posti (TAR Lazio n. 7838 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso a una struttura di accoglienza presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015. L’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative o per carenza di posti nelle strutture ordinarie: la temporanea indisponibilità non può tradursi in un diniego, l’inserimento in lista di attesa è atto meramente interlocutorio e le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità, non sull’attivazione dell’accoglienza.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, impugnava la nota con cui la Prefettura di Roma aveva comunicato l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza, in ragione della situazione emergenziale, della limitata disponibilità di posti e dell’assenza di condizioni di vulnerabilità. Il provvedimento determinava di fatto un sostanziale diniego dell’accesso alle misure di accoglienza.
Il ricorso era affidato a tre motivi: violazione degli artt. 1, 8, 9, 11 e 14 del d.lgs. n. 142/2015, dell’art. 20, par. 5, della Direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 della Carta di Nizza; omessa previsione di forme alternative di accoglienza o di un sussidio sostitutivo; violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione rispetto ad altri richiedenti in analoga posizione. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva disposto l’inserimento in un CAS in esecuzione del decreto cautelare.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio escludeva la cessazione della materia del contendere: l’inserimento in struttura era avvenuto in esecuzione del decreto cautelare, con conseguente assetto di interessi interinale e provvisorio, destinato a venir meno in caso di esito favorevole all’Amministrazione.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato con riferimento al primo, assorbente motivo. Il TAR ha ribadito l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo ha carattere immediato e non è comprimibile per ragioni organizzative. A sostegno, è stata richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato n. 8670 del 7 novembre 2025, che ha chiarito l’obbligo dell’Amministrazione di disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015, una volta verificata la sussistenza dei requisiti.
La carenza di posti, ha precisato il Collegio, non può tradursi in un diniego; l’iscrizione in lista di attesa costituisce atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l’obbligo legale. Le esigenze organizzative possono giustificare solo interventi sulle modalità di accoglienza, mai la mancata attivazione della misura. Il provvedimento impugnato è risultato pertanto illegittimo nella parte in cui ha desunto dalla carenza di posti una negazione, ancorché temporanea, del diritto all’accoglienza.
Le spese sono state compensate, atteso l’avvenuto inserimento in accoglienza in fase cautelare; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso rimessa a separato provvedimento.
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Nota della Redazione
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