CIGO negata per ciclicità della crisi e rischio di impresa (TAR Sicilia n. 1124 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della non imputabilità all’imprenditore richiesto dall’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 164/1975 e dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015 per l’accesso alla CIGO non ricorre quando la contrazione dell’attività derivi da un calo di commesse ciclicamente ricorrente e riconducibile alla sfera organizzativa dell’impresa. In tal caso manca anche il requisito della temporaneità, perché il fenomeno è immanente al modello produttivo e rientra nel rischio di impresa. Il diniego di ammissione, espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o palese travisamento del fatto. Non integra violazione delle istruzioni interne dell’Istituto l’atto che recepisce il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel facchinaggio, carico, scarico e pulizia industriale, operava in prevalenza per un’unica committente del settore cementizio. Dopo la sospensione dell’attività produttiva di quest’ultima, presentava domanda di integrazione salariale per il periodo dal 6 agosto al 29 settembre 2018, con quindici dipendenti in forza.
L’INPS chiedeva un supplemento istruttorio e, con comunicazione del 12 dicembre 2018, respingeva l’istanza rilevando che la ditta aveva più volte invocato la crisi delle committenti e che non emergeva quale politica aziendale fosse adottata per superare la difficoltà. La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione delle norme sulla causale integrabile, contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e sviamento di potere. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola di stretta interpretazione che governa la materia: la cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione rispetto al sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione del costo a carico della collettività. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale precisa che gli eventi giustificativi devono essere esterni e sottratti al dominio di chi organizza i fattori di impresa, quali il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo.
Il requisito della non imputabilità impone che la causa della contrazione sia estranea non solo all’imprenditore ma anche ai soggetti con cui lo stesso ha concluso contratti. Diversamente, l’istituto verrebbe piegato a finalità estranee e si tradurrebbe in una socializzazione del rischio di impresa. La situazione rilevante deve dunque consistere in una crisi riconducibile a fattori esterni e non al rischio connaturale all’attività.
Su questa base il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui il ciclico calo di ordini in periodi ricorrenti esclude il beneficio, mancando tanto la temporaneità quanto l’estraneità alla gestione economica dell’impresa. Il fatto di mercato che produce carenza di commesse si atteggia a evento periodicamente ricorrente, immanente all’organizzazione produttiva e prevedibile.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato dà conto che la società aveva già più volte chiesto l’ammortizzatore con la stessa motivazione e che non si evinceva alcuna politica aziendale di superamento della crisi. Il Collegio ritiene pertanto adeguata la conclusione dell’Istituto, secondo cui la carenza di commesse era riferibile all’organizzazione o alla programmazione della ditta.
Il richiamo al messaggio interno dell’INPS non giova alla ricorrente: l’integrazione documentale aveva chiesto una relazione tecnica dettagliata sui profili della contrazione ciclica e la società non aveva fornito gli elementi richiesti, impedendo all’Ente di verificare la riconducibilità della posizione alla fattispecie evocata. Infine, il TAR esclude l’illegittima integrazione postuma della motivazione, essendo il diniego conforme alla richiesta istruttoria e al suo mancato riscontro. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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