Silenzio-inadempimento e attività già esaurita: nessuna inerzia se controlli e sanzioni sono intervenuti (TAR Emilia-Romagna n. 376 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di inquinamento acustico la diffida con cui un privato sollecita l’esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori dell’amministrazione comunale avvia un procedimento amministrativo privo di un termine specifico di conclusione, soggetto pertanto al termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. Non configura silenzio-inadempimento la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori e di revoca quando, alla scadenza del termine per provvedere, i controlli richiesti risultano già eseguiti, i verbali di accertamento già elevati e l’attività autorizzata già cessata per naturale scadenza, poiché l’obbligo di provvedere deve essere valutato con riferimento al momento in cui l’inerzia si sarebbe dovuta manifestare. L’indennizzo da mero ritardo presuppone l’accertamento dell’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento e non è dovuto in assenza di tale presupposto.

Il Fatto

Alcuni residenti nelle immediate vicinanze di un parco pubblico, dove era stata autorizzata una manifestazione temporanea con autorizzazione unica valida fino al 31 ottobre 2025, inviavano al Comune una diffida con cui sollecitavano l’adozione di provvedimenti di controllo, sanzionatori e di revoca, lamentando lo svolgimento di attività non consentita e la violazione dei limiti acustici.

Il Comune aveva tuttavia già avviato un’attività di vigilanza, richiedendo accertamenti tecnici all’agenzia regionale per l’ambiente, che aveva emesso verbali di accertamento e contestazione di violazioni amministrative in diverse date. Rimasto silente sulla diffida del 7 ottobre 2025, i residenti proponevano ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’ente all’adozione dei provvedimenti richiesti, nonché al pagamento dell’indennizzo da mero ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la diffida risaliva al 7 ottobre 2025 e che il verbale di accertamento era stato emesso il successivo 23 ottobre, mentre l’autorizzazione unica aveva efficacia limitata al 31 ottobre 2025. Quanto al termine per provvedere, la normativa in materia di inquinamento acustico non reca un termine specifico per l’avvio del procedimento a carico del trasgressore, sicché la fattispecie soggiace ai principi generali del procedimento amministrativo, con conseguente applicazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, spirato il 6 novembre 2025.

Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza dell’inerzia amministrativa alla data di scadenza del termine. Alla data del 6 novembre 2025 i controlli richiesti erano già stati eseguiti e i verbali di accertamento già elevati, anche con riferimento a violazioni pregresse; l’autorizzazione temporanea era già scaduta e l’attività era cessata, con essa ogni eventuale fonte di turbativa. L’ente non avrebbe pertanto potuto adottare le ulteriori misure richieste, essendo i relativi effetti già raggiunti sia in seguito al provvedimento sanzionatorio sia per la cessazione dell’attività.

Da tale ricostruzione il Collegio ha fatto discendere l’insussistenza dell’inerzia amministrativa denunciata rispetto alla diffida, con conseguente carenza dei presupposti per l’accoglimento sia della domanda di condanna all’adozione dei provvedimenti sia dell’istanza indennitaria, fondata sull’oggettivo superamento del termine legale di conclusione del procedimento.

Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune in relazione alle doglianze sul disagio patito per le emissioni sonore, il Collegio l’ha respinta, trattandosi di pretesa meramente consequenziale rispetto alla dedotta inerzia amministrativa, pacificamente rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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