Inottemperanza al giudicato sulla carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2599 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e ordina all’amministrazione di darvi completa esecuzione, limitatamente alla sorte capitale. L’obbligo esecutivo grava sull’amministrazione per il solo importo capitale, senza accessori, e la sua violazione legittima la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 12.07.2023 che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione.
La sentenza non era stata impugnata e, come attestato dalla cancelleria, era passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione era rimasta inadempiente ed era decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il presupposto del rimedio è costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo non ottemperato e dalla sua efficacia definitiva.
Il Tribunale ha verificato che la pretesa era adeguatamente documentata e che il titolo era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Di fronte all’inadempimento allegato, l’amministrazione intimata non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal giudicato: la condotta omissiva risulta quindi pacifica.
Da qui l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sola sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il Collegio ha precisato che l’obbligo esecutivo riguarda il solo capitale, con esclusione degli accessori.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nel dirigente indicato, con facoltà di delega, chiamato ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Ha escluso la liquidazione di compensi, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione.
Le spese, liquidate in euro 1000,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte, ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm., a favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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