Esecuzione del giudicato e commissario ad acta su ricorso carta docente (TAR Sicilia n. 1696 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso quando sia dirigente della stessa amministrazione intimata, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.500,00 euro mediante accredito sulla carta.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione il 23 luglio 2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato in atti, categoria di provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. La scelta del rito è dunque corretta.
Il Tribunale ha poi scrutinato i presupposti processuali. È risultato rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è stata documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione il 23 luglio 2024, con il conseguente decorso del termine dilatorio.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento del Ministero, il Collegio ha riconosciuto in capo all’amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, nei termini accertati dal giudice del lavoro. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale competente del medesimo Ministero, con facoltà di delega e con termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione. Il commissario dovrà comunicare l’insediamento alla Segreteria.
Sul compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi spettanza, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato in precedenti conformi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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