Scatti stipendiali nel TFS anche per congedo a domanda del finanziere (TAR Liguria n. 1124 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, compresa la Guardia di Finanza, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano il compimento dei 55 anni di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, terzo comma, d.lgs. n. 66/2010 estende la disciplina a tutte le forze di polizia e di ordinamento militare, senza distinzione tra personale civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale, non essendo ricavabile dalla norma una ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento. Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia sull’indennità di buonuscita, avente natura retributiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio a domanda in data 29.2.2024, avendo superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile ai fini del trattamento di fine servizio. L’INPS ha liquidato il TFS senza riconoscere la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha quindi adito il TAR Liguria per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti e per la condanna dell’Istituto al pagamento delle somme conseguenti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno, la non spettanza del beneficio in caso di congedo a domanda e per le forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, nonché profili di illegittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che subordina il beneficio al compimento dei 55 anni di età, alla maturazione di 35 anni di servizio utile e alla presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno in cui entrambi i requisiti sono raggiunti. Richiama poi l’art. 1911, terzo comma, d.lgs. n. 66/2010, che estende la previsione a tutte le forze di polizia e di ordinamento militare.
Sul piano soggettivo il TAR aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinguere tra ordinamento civile e militare (Cons. Stato, Sez. II, n. 2980/2023; Cons. Stato, Sez. II, n. 4475/2025).
Sul piano oggettivo il Collegio osserva che la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che richiede il previo pagamento della contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione, e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita (Cons. Stato, Sez. II, n. 10938/2023; Cons. Stato, Sez. II, n. 2826/2023).
Quanto al termine del 30 giugno, il TAR esclude la natura decadenziale: solo una norma chiara in tal senso potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta nelle annualità successive (Cons. Stato, Sez. II, n. 10835/2023; C.G.A.R.S. n. 209/2023). Le questioni di legittimità costituzionale ex art. 81 Cost. non ostano, non potendo l’attività interpretativa attribuire alla norma un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole.
Il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di indennità di buonuscita di natura retributiva nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato. Accerta quindi il diritto del ricorrente ai sei scatti, condanna l’INPS alla rideterminazione del TFS e riconosce interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 429, terzo comma, c.p.c., liquidando le spese in euro 3000.
Nota della Redazione
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