Accesso agli atti ispettivi e tutela della riservatezza dei lavoratori dichiaranti (TAR Calabria n. 515 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, quando la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, prevale sull’esigenza di riservatezza ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, salvo che i documenti contengano dati sensibili e giudiziari, nel qual caso l’accesso è consentito nei limiti dello strettamente indispensabile. Le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell’attività ispettiva e della conciliazione monocratica di cui all’art. 11, d.lgs. n. 124/2004 non sono sottratte in via assoluta all’accesso, poiché l’attività conciliativa è inscindibilmente connessa a quella di vigilanza, ma l’ostensione deve avvenire con esclusione dei dati personali idonei a rivelare l’identità dei dichiaranti, a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di una società privata dal 2006, avviava dinanzi all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente un tentativo di conciliazione monocratica ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 124/2004, diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori. Nel corso del procedimento venivano sentiti i colleghi di lavoro. All’esito, l’Amministrazione comunicava che non erano emersi elementi sufficienti a suffragio delle rivendicazioni contrattuali.

La lavoratrice presentava quindi istanza di accesso agli atti del procedimento, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dai terzi e alla documentazione aziendale esaminata, al fine di predisporre la propria difesa e valutare l’opportunità di un’azione davanti al Giudice del Lavoro. L’Ispettorato accoglieva solo in parte l’istanza, negando l’accesso alle dichiarazioni testimoniali e alla documentazione aziendale sulla base del d.m. n. 757/1994. Di qui il ricorso per l’accertamento del diritto di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 24, comma 2 e comma 6, lett. d), l. n. 241/1990, che demanda a un regolamento governativo l’individuazione dei documenti sottratti all’accesso a tutela della vita privata e della riservatezza. Il d.m. n. 757/1994, invocato dall’Ispettorato, sottrae all’accesso i documenti contenenti notizie acquisite in attività ispettive, quando dalla divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni a carico dei lavoratori (lett. c), e le notizie sulle aziende la cui divulgazione rechi pregiudizio alla riservatezza o alla concorrenza (lett. d).

Tale limite è però bilanciato dal controlimite dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che sancisce la prevalenza dell’accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per difendere interessi giuridici, postulando un nesso di strumentalità tra documento ed esigenza difensiva.

Quanto alle dichiarazioni testimoniali, il Tribunale respinge la tesi della ricorrente secondo cui il pregiudizio andrebbe valutato solo rispetto alla sua posizione: il bilanciamento va operato in relazione agli altri lavoratori dichiaranti, in condizione di parte debole, per proteggerli da ritorsioni del datore di lavoro. Parimenti infondato è l’assunto per cui la conciliazione monocratica sarebbe attività distinta da quella ispettiva: l’art. 11, d.lgs. n. 124/2004 connette la conciliazione alla funzione di vigilanza, sì che non è configurabile un regime differenziato di accesso.

Nel merito il ricorso è però fondato. Le necessità difensive, riconducibili all’art. 24 Cost., prevalgono sulla riservatezza dei terzi, ma solo nei limiti dello strettamente indispensabile. La ricorrente ha rappresentato in modo specifico il nesso di strumentalità tra accesso e difesa. Resta ferma la proporzionalità della richiesta: poiché l’istante non ha chiesto i dati personali dei dichiaranti né ha giustificato esigenze difensive connesse a tali dati, deve essere esclusa l’ostensione di ogni informazione idonea a rivelarne l’identità.

Quanto alla documentazione aziendale, il diniego è immotivato. Il d.m. n. 757/1994 non può far prevalere automaticamente la riservatezza dell’azienda sull’interesse conoscitivo del lavoratore funzionale alla difesa. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e ordina all’Ispettorato di consentire l’accesso entro venti giorni, con esclusione dei dati identificativi dei lavoratori sentiti. Le spese sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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