Servizio pre-ruolo da professore a contratto non riconoscibile ai fini di carriera (TAR Calabria n. 1124 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’elencazione dei servizi pre-ruolo utili ai fini della ricostruzione di carriera, contenuta nell’art. 103 d.P.R. n. 382/1980, ha carattere tassativo e non è suscettibile di estensione interpretativa ad ipotesi non contemplate. Il servizio svolto quale professore a contratto non è assimilabile ai servizi ivi indicati, né sul piano testuale né su quello sostanziale. L’assenza di una procedura comparativa e valutativa per la selezione di tale figura osta all’equiparazione, in coerenza con l’art. 97 Cost. La qualificazione della pretesa come diritto soggettivo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 63, comma IV, d.Lgs. n. 165/2001, esclude la configurabilità di un obbligo di provvedere e di un silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università della Calabria, ha chiesto il riconoscimento dell’intera anzianità maturata con incarichi di professore a contratto svolti dal 1991 al 2000 e, nel 2001, quale docente supplente, con conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione di carriera e alle differenze retributive.
Ha impugnato il diniego, deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 103 d.P.R. n. 382/1980 e dell’art. 7 legge n. 28/1980, lesione del legittimo affidamento, disparità di trattamento e contrasto con la direttiva 1999/70/CE, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. L’Università si è costituita eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione azionata. La domanda attiene al corretto inquadramento giuridico e retributivo del rapporto d’impiego e involge un diritto soggettivo, tutelato nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 63, comma IV, d.Lgs. n. 165/2001. Ne deriva l’inconfigurabilità di un obbligo di provvedere e, dunque, di un silenzio-inadempimento. Su questa base i primi due motivi, incentrati sul difetto motivazionale, sono respinti.
Nel merito, la questione ruota attorno all’estensibilità dell’art. 103 d.P.R. n. 382/1980 al servizio prestato come professore a contratto. Il TAR aderisce all’orientamento del Giudice d’Appello, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 7512 del 2022, che ha escluso l’equiparazione ermeneutica. L’argomento decisivo non è il nomen della funzione, ma il dato sostanziale: per la selezione del professore a contratto manca qualsivoglia procedura comparativa e valutativa.
Tale carenza assume rilievo rispetto all’art. 97 Cost., come considerato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 480/2002, il cui percorso argomentativo il Collegio ritiene pienamente condivisibile. Da ciò discende la non assimilabilità dei servizi resi a quelli tassativamente indicati dalla norma, né sotto il profilo testuale né sotto quello sostanziale.
Il TAR conferma quindi il carattere tassativo dell’elencazione, non estensibile in via interpretativa, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 4694 del 2015 e sez. VII, n. 9464 del 2023. L’amministrazione non è pertanto tenuta al riconoscimento del servizio pre-ruolo. Il ricorso è infondato e respinto; le spese sono integralmente compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Nota della Redazione
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