Rinuncia al ricorso non notificata e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 1125 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione con cui il ricorrente manifesta la volontà di rinunciare al ricorso, pur non essendo notificata all’amministrazione resistente, dimostra in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Il giudice può desumere l’ipotesi di carenza sopravvenuta dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti. La rinuncia non rituale, priva delle formalità dell’art. 84 cod. proc. amm., integra comunque gli estremi per la declaratoria di improcedibilità. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, valutata alla stregua dell’infondatezza del ricorso emersa in sede cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la determinazione con cui il S.U.A.P. del Comune di Porto Cesareo ha disposto la chiusura negativa e l’archiviazione, con divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti, della S.C.I.A. presentata per l’inizio dell’attività di noleggio natanti senza conducente presso la banchina della Rada di Ponente del porto naturale. Il provvedimento si fonda sull’assenza di un titolo concessorio demaniale in capo alla società.

Il Comune si costituisce e resiste. Con ordinanza cautelare n. 302/2021 la Sezione respinge l’istanza di sospensione, rilevando il difetto di fumus boni iuris: la società non è titolare di alcuna concessione demaniale di uso particolare, né può esercitarsi attività commerciale in area demaniale senza l’indefettibile titolo concessorio, da rilasciarsi nel rispetto del codice della navigazione e dei principi comunitari di evidenza pubblica. Prima dell’udienza la società deposita dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del ricorso, è sopravvenuta una dichiarazione con cui il difensore e procuratore speciale della società ha comunicato la rinuncia alla domanda di annullamento. Da tale atto il Tribunale desume la carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità.

La questione giuridica riguarda l’efficacia della rinuncia non notificata all’amministrazione costituita. Il TAR applica il principio secondo cui la dichiarazione di rinuncia, pur priva delle formalità dell’art. 84 cod. proc. amm., dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. Il giudice può quindi desumere la sopravvenuta carenza dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato n. 3426/2019 e n. 1506/2019. La circostanza che la rinuncia non sia stata notificata all’amministrazione resistente non impedisce la declaratoria: l’atto manifesta comunque in modo sostanziale e inequivocabile la volontà di non coltivare più la pretesa.

Quanto alle spese, il Comune, pur prendendo atto della rinuncia, insiste per la condanna. Il TAR applica il criterio della soccombenza virtuale: l’infondatezza del ricorso, già evidenziata nell’ordinanza cautelare n. 302/2021, giustifica la condanna della società al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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