Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1125 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 e ordina all’Amministrazione la piena esecuzione della sentenza. Il termine assegnato per l’ottemperanza è di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento va nominato commissario ad acta il dirigente competente, con facoltà di delega anche a livello territoriale. Al commissario, dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 212/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito di € 2.000,00.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 22 settembre 2025. Alla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 15 novembre 2024, non ha fatto seguito alcun adempimento, salvo il pagamento delle spese legali. Il ricorrente lamenta quindi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e domanda la condanna all’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 15 novembre 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 15 ottobre 2025.
Su queste premesse il Tribunale rileva l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Entro tale termine le amministrazioni devono completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme; prima della scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare precetto.
La domanda è pertanto fondata e va accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente come indicato nella sentenza del giudice del lavoro. La condanna opera sempre che nelle more non sia già intervenuta l’ottemperanza, che dagli atti non risulta.
Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere gli atti necessari entro novanta giorni, ricorrendo se necessario all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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