La proroga dei termini non equivale a proroga della licenza di accesso (TAR Sardegna n. 759 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga di termini concessa dall’amministrazione stradale per il deposito di documentazione integrativa, nell’ambito di un procedimento di rinnovo di una licenza di accesso ormai scaduta, non equivale a proroga della validità della licenza stessa. L’art. 7 del disciplinare di concessione, che prevede la voltura in favore del nuovo proprietario, si applica solo a una licenza valida ed efficace e non al subentro nel procedimento di rinnovo di una licenza scaduta. L’interpretazione del provvedimento amministrativo segue il canone letterale e l’amministrazione non può ricevere significati impliciti o inespressi. La cessazione della volontà e della possibilità giuridica del concessionario di presentare la documentazione richiesta giustifica l’archiviazione del procedimento di rinnovo, senza necessità di nuovo preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un disciplinare per le concessioni degli accessi di due impianti di distribuzione carburanti, aveva presentato istanza di rinnovo prima della scadenza della licenza. L’ente proprietario della strada aveva condizionato il rinnovo alla realizzazione di opere di adeguamento e, successivamente, aveva concesso una proroga di dodici mesi per la presentazione del progetto esecutivo. Venute meno le interlocuzioni con i proprietari delle aree per il prolungamento dei contratti di locazione, la società comunicava all’ente il recesso e il prossimo trasferimento degli impianti ai proprietari, dichiarando di aver predisposto la documentazione progettuale a loro disposizione.
L’ente, con il provvedimento impugnato, disponeva l’archiviazione delle istanze di rinnovo e ingiungeva la chiusura degli accessi, rilevando la perdita di interesse della società e la mancata tempestiva comunicazione. La ricorrente deduceva il travisamento dei presupposti di fatto, l’erronea applicazione dell’art. 7 del disciplinare — che prevede la voltura in caso di trasferimento della proprietà — e l’omesso preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, incentrando la decisione sulla natura giuridica della proroga. Dal tenore letterale del provvedimento, la Corte ha rilevato che la proroga non riguardava la licenza di accesso, ma esclusivamente i termini per il deposito della documentazione integrativa necessaria all’istruttoria del procedimento di rinnovo, ormai scaduto. La nota di proroga non richiamava mai una proroga della licenza, ma consentiva alla società di trasmettere gli elaborati entro un termine più lungo, riservando all’amministrazione il potere di adottare direttamente misure per la sicurezza stradale, ivi compresa la chiusura dell’accesso.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’amministrazione ha il potere di interpretare i propri provvedimenti, e il primo canone interpretativo è quello letterale, che obiettivizza il contenuto dell’atto ed esclude attribuzioni di significati inespressi o sottintesi. Sul piano del rapporto, la Corte ha chiarito che l’art. 7 del disciplinare, invocato dalla ricorrente, presuppone una licenza valida ed efficace, mentre nel caso di specie si verteva su un procedimento di rinnovo di una licenza scaduta, in cui la società non aveva più manifestato la volontà di proseguire.
La Corte ha inoltre escluso che la tesi della ricorrente circa la necessaria proroga della licenza potesse trovare fondamento nel principio di tipicità degli atti amministrativi, rilevando che l’eventuale illegittimità dell’atto non può condurre a un’interpretazione contra legem. Ha infine escluso la necessità di un nuovo preavviso di rigetto, poiché l’ente aveva semplicemente preso atto della volontà della società di non adempiere alle integrazioni istruttorie, con conseguente archiviazione del procedimento. In conclusione, i proprietari delle aree, ove intendano utilizzare gli accessi, dovranno presentare una nuova istanza di licenza.
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Nota della Redazione
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