Esclusione per tardività dell’offerta e divieto di modifica del RTI (TAR Campania n. 2884 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica il termine fissato dalla lex specialis per la consegna dell’offerta ha natura perentoria, perché strumentale alla tutela della par condicio competitorum. Il concorrente che presenta l’offerta oltre il termine stabilito deve essere escluso, salvo che il ritardo dipenda da caso fortuito o forza maggiore; i disguidi organizzativi e logistici, non comprovati, restano ad esclusivo rischio dell’impresa. La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in corso di gara è ammessa solo per la perdita sopravvenuta dei requisiti, non per la loro carenza originaria, ed è comunque vietata quando sia finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania ha aggiudicato al RTI controinteressato una procedura paraconcorsuale per il rilascio di una concessione demaniale marittima destinata ad attività di nautica da diporto.
Nella graduatoria la ricorrente risultava ultima classificata. Il RTI aggiudicatario era stato inizialmente escluso per tardiva consegna del plico di offerta; l’esclusione è stata sospesa in sede cautelare d’appello e, nelle more del giudizio di merito, la Regione ha consentito al raggruppamento di sostituire una delle imprese della propria compagine. La ricorrente censura l’aggiudicazione sotto due profili: la tardività dell’offerta e l’inammissibile modifica del raggruppamento, avallata dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Il Collegio richiama la sentenza resa nei connessi giudizi, alla cui motivazione rinvia ex art. 74 c.p.a., con la quale è stata ritenuta legittima l’iniziale esclusione del RTI controinteressato e illegittima la sua riammissione. La lettera di invito imponeva che la documentazione pervenisse, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 26 giugno 2023 presso l’ufficio protocollo della Giunta Regionale, in un unico plico sigillato.
La Corte ribadisce che in qualsiasi gara il termine di presentazione delle offerte è perentorio, perché attiene al rispetto della parità tra i concorrenti. La sua natura non è un valore in sé, ma è funzionale alla trasparenza, all’efficacia, all’economicità e alla speditezza dell’azione amministrativa e alla tutela della par condicio.
La presentazione dell’offerta resta un adempimento ad esclusivo rischio del concorrente, che deve cautelarsi anche rispetto a ritardi e inconvenienti prevedibili. La posizione di chi ha presentato l’offerta in ritardo può essere rivalutata solo se il ritardo dipenda da caso fortuito o forza maggiore; nella specie la dedotta disfunzione degli ascensori non è comprovata e non integra alcuno dei due. Non assume rilievo il verbale del responsabile del procedimento.
Solo ad abundantiam, il Collegio reputa fondato anche il secondo motivo. La modifica della compagine societaria dopo la presentazione dell’offerta viola il principio di trasparenza, quello di par condicio e l’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, nonché integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il recesso dell’impresa raggruppata è consentito per esigenze organizzative, ma è vietato quando sia volto ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. Nella specie il recesso appare solo apparentemente giustificato da esigenze organizzative, essendo finalizzato a eludere un giudizio negativo sulla carenza dei requisiti e sull’affidabilità morale dell’impresa.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato; le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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