Concorso pubblico: criteri di valutazione, voto numerico e discrezionalità della commissione (TAR Sardegna n. 1127 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove individuati dalla commissione esaminatrice, se ragionevoli, congrui e sufficienti, non richiedono la predeterminazione di sottocriteri e di pesi specifici per ciascun parametro, non previsti dalla normativa né dalla lex specialis. La considerazione congiunta dei criteri e del voto numerico attribuito è idonea a motivare adeguatamente il giudizio di esclusione e ne consente la comprensibilità da parte dei destinatari. L’individuazione dei criteri di valutazione costituisce tipica manifestazione della discrezionalità tecnica riservata alla commissione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e irrazionalità. La preventiva fissazione dei criteri delle prove orali è legittima anche dopo la loro effettuazione, purché antecedente alla concreta valutazione.
Il Fatto
Il Comune ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Funzionario di Vigilanza. La prova scritta, svoltasi il 20 marzo 2025 con la partecipazione di cinque candidati, ammetteva alla fase successiva solo due concorrenti. I tre ricorrenti, tutti non ammessi, hanno impugnato gli esiti delle prove scritte, i verbali e gli atti presupposti, chiedendo l’accertamento del diritto a ripetere la prova scritta e la condanna dell’amministrazione a disporne la ripetizione.
Respinta l’istanza cautelare, i ricorrenti sono stati ammessi con riserva alla prova orale del 29 maggio 2025. Con motivi aggiunti hanno poi impugnato la graduatoria finale, la nomina del vincitore e gli atti delle prove orali, nuovamente lamentando il diritto alla ripetizione della prova scritta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito, ritenendo di non doverla esaminare in applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando in proposito Cons. Stato, Sez. V, n. 4279/2022. Accoglie invece l’eccezione del Comune sulla tardività della memoria di replica dei ricorrenti, che non viene considerata ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 73, c. 1, c.p.a..
Nel merito, quanto alla lamentata assenza delle firme dei commissari su alcuni atti, il Tribunale rileva che il processo verbale redatto giorno per giorno e sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario soddisfa il disposto dell’art. 15, c. 1, d.p.r. n. 487/1994, non essendo necessaria la sottoscrizione di ulteriori documenti che ne riproducano il contenuto. Il verbale prodotto in giudizio è atto pubblico assistito da fede privilegiata; l’elenco degli ammessi, allegato al verbale, non richiede firma autonoma.
Sulla dedotta insufficienza del voto numerico e sulla mancanza di sottocriteri, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la rigorosa predeterminazione dei criteri discende dagli artt. 3, 8 e 12 del d.p.r. n. 487/1994 e dall’art. 97 Cost., ma non impone automatismi ponderativi: le commissioni devono giustificare con congrua motivazione la scelta finale (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7586/2023). I criteri individuati risultano ragionevoli e sufficienti.
Quanto alle tracce estratte, il Tribunale ritiene che la materia “diritto amministrativo, atti e procedimenti amministrativi” ricomprenda l’intera branca del diritto amministrativo, senza delimitazioni desumibili dall’indicazione di ulteriori materie specifiche. La scelta, opinabile ma non manifestamente irragionevole, è sottratta al sindacato di merito. Infondate anche le doglianze su testimone alla consegna della prova, gestita con procedura informatica, e sulla privacy.
Sui motivi aggiunti, il Collegio esclude il conflitto di interessi dei commissari per la sola pendenza del contenzioso, richiedendo la giurisprudenza l’effettività e non la semplice prospettabilità (Cons. Stato, Sez. VII, n. 588/2026). La fissazione dei criteri della prova orale con verbale antecedente allo svolgimento è legittima (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6295/2026). I criteri valutativi rientrano nella discrezionalità tecnica (Cons. Stato, Sez. VII, n. 388/2026). Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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