Requisiti di esecuzione e verifica di congruità dell’offerta (TAR Puglia n. 1167 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione in appositi elenchi regionali, richiesta per l’esecuzione del servizio, costituisce requisito di esecuzione ex art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 e non requisito di partecipazione, dovendo essere posseduta al momento della stipulazione del contratto e non già alla presentazione dell’offerta. La verifica di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una valutazione atomistica delle singole voci di costo. La violazione di termini ordinatori per l’integrazione documentale non comporta l’automatica esclusione, in ossequio ai principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis. La sanzione espulsiva richiede l’accertamento di una inattendibilità complessiva dell’offerta, non rilievi parcellizzati e privi di impatto sull’equilibrio economico.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 4 di un accordo quadro per il controllo delle acque destinate al consumo umano, deducendo che il RTI aggiudicatario non possedesse i requisiti di partecipazione, non essendo iscritto all’elenco regionale di cui all’Accordo 17.06.2004, e che l’offerta fosse anomala. Ha inoltre contestato la mancata esclusione per il tardivo caricamento della documentazione e la presunta falsità di una dichiarazione sul fatturato. Il giudizio è stato riassunto dopo la declaratoria parziale di incompetenza del TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha qualificato l’iscrizione all’elenco regionale come requisito di esecuzione, poiché richiamata esclusivamente nel Requisito Tecnico Operativo (RTO) destinato alla fase esecutiva, e non tra i requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti per la presentazione dell’offerta.

Quanto all’anomalia, la Corte ha condiviso le conclusioni della relazione del Verificatore, che ha escluso l’inattendibilità dell’offerta. Ha ribadito che la valutazione di congruità è globale e sintetica, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato, Ad. Plen. n. 36 del 2012), e che le eventuali sottostime su singole voci non determinano la caducazione dell’offerta se non erodono l’intero margine di profitto. Ha altresì valorizzato la sentenza del TAR Lazio n. 10490/2026 sul Lotto 1, che aveva respinto le medesime censure, ritenendo applicabili le relative considerazioni pur nella diversa localizzazione dei siti di prelievo.

In relazione al terzo motivo, il Tribunale ha qualificato come ordinatorio il termine per il caricamento della documentazione, non essendo prevista nella lex specialis l’esclusione per tale inadempimento. Infine, ha disatteso il quarto motivo, relativo alla presunta falsa dichiarazione sul fatturato, rilevandone l’irrilevanza sugli esiti della gara. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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