Il premio di rinvenimento non è prescrittibile prima della stima ministeriale (TAR Lazio n. 5945 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa al premio per il ritrovamento di beni archeologici, ex artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004, ha natura di interesse legittimo e si atteggia a diritto soggettivo solo a seguito della stima ministeriale; pertanto non è suscettibile di prescrizione prima di tale momento. Il relativo procedimento può essere avviato anche d’ufficio dal Ministero ove sussistano tutti gli elementi, sicché un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza non può essere introdotto mediante circolare ministeriale, atto interno privo di forza normativa, né, a maggior ragione, produrre effetti estintivi sulla sfera giuridica del privato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari dell’immobile in cui fu rinvenuta nel 1985 una villa romana, dichiarata di interesse particolarmente importante nel 1997, avevano diffidato il Ministero della cultura ad avviare il procedimento per la corresponsione del premio per i ritrovamenti. Con la determinazione impugnata, l’Amministrazione aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza per intervenuta prescrizione decennale del diritto, decorrente dal 1996, anno di conclusione degli scavi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come la determinazione impugnata si fondi esclusivamente sull’asserita prescrizione del diritto al premio, qualificando tale pretesa alla stregua di un diritto soggettivo suscettibile di estinzione per decorso del tempo.
Tale impostazione è stata ritenuta erronea. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno costantemente qualificato la pretesa al premio di ritrovamento come interesse legittimo, considerata l’ampia discrezionalità amministrativa che connota la determinazione del premio, il quale assume consistenza di diritto soggettivo solo a seguito della stima effettuata dal Ministero. Da tale natura deriva l’insuscettibilità della pretesa a prescrizione.
Quanto alla circolare n. 29 del 2021, evocata a sostegno del diniego, il Tribunale ne ha escluso ogni rilevanza dispositiva. Le disposizioni del Codice dei beni culturali descrivono un procedimento complesso che il Ministero è tenuto ad avviare anche d’ufficio, e un termine decadenziale non può essere introdotto da un atto interno, privo di vincolatività esterna, né tanto meno produrre un effetto estintivo in danno del privato. Anche ove il termine fosse stato fissato con regolamento, la previsione sarebbe risultata invalida per contrasto con la norma di rango superiore.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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