Sospensione e revoca della patente (Cass. 27142/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 27142 del 17 luglio 2026
La pronuncia riguarda la guida senza patente da parte di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il titolo era stato revocato dal Prefetto in seguito all’applicazione della misura di prevenzione e l’imputato era stato condannato ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Questione esaminata
La Cassazione doveva verificare se il giudice del rinvio avesse accertato correttamente la ragione della revoca. La verifica era necessaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, che ha escluso la rilevanza penale quando la revoca o sospensione dipenda da precedenti violazioni stradali e non dalla misura di prevenzione.
Il ricorrente negava il collegamento concreto tra revoca e pericolosità sociale e chiedeva una nuova valutazione dell’attualità della pericolosità, considerando il tempo trascorso.
Principio affermato
Il reato previsto dall’art. 73 del Codice antimafia resta configurabile quando la patente sia stata revocata proprio a causa della misura di prevenzione e del conseguente venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 120 del Codice della strada.
Non rientra invece nella fattispecie penale il caso in cui il soggetto guidi senza patente revocata o sospesa esclusivamente per precedenti infrazioni stradali. È quindi decisiva la causa specifica del provvedimento incidente sul titolo di guida.
Motivazione della Cassazione
La Corte d’appello aveva acquisito il decreto prefettizio e verificato che la revoca fosse espressamente collegata alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il decreto confermava che il titolo era stato revocato in conseguenza della misura e del venir meno dei requisiti previsti dall’art. 120 del Codice della strada.
Il giudice del rinvio aveva dunque correttamente ricondotto la revoca alla pericolosità sociale riconosciuta con la misura. La richiesta di rivalutarne l’attualità esulava dal mandato ricevuto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
Rilevanza pratica
Occorre esaminare il provvedimento amministrativo e individuarne la causa effettiva. La contemporanea esistenza della misura di prevenzione e della mancanza della patente non basta: deve risultare che il venir meno del titolo sia conseguenza della pericolosità posta a fondamento della misura.
Se la patente è stata revocata per semplici violazioni stradali, la condotta non può essere punita in base all’art. 73; se la revoca deriva dalla misura di prevenzione, permangono invece i presupposti della responsabilità penale.