Autovelox mobile su strada urbana: contestazione differita ammessa (Cass. civ. Sez. II n. 412 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’utilizzazione di apparecchiature elettroniche mobili di rilevamento della velocità, direttamente gestite e presidiate dagli agenti di polizia stradale, è consentita su ogni tipologia di strada, comprese le strade urbane non contemplate dall’art. 4 D.L. n. 121/2002 e non individuate da alcun decreto prefettizio. In tal caso la contestazione differita è legittima ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), cod. strada, perché l’impossibilità di contestazione immediata deriva dalla stessa modalità del rilevamento mobile. Il decreto prefettizio autorizzativo e il suo richiamo in verbale sono invece necessari, a pena di carenza di motivazione, solo per le postazioni fisse non presidiate, riconducibili alla lett. f) della medesima disposizione, sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento.
Il Fatto
Un automobilista proponeva ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale con cui la polizia municipale contestava il superamento del limite di velocità, rilevato mediante autovelox mobile su una strada con limite di 50 Km/h. La contestazione non era stata immediata e il verbale era stato notificato per posta.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale, ritenendo illegittimo il decreto prefettizio che aveva autorizzato l’installazione del dispositivo su una strada urbana. Il Tribunale di Patti, in accoglimento dell’appello del Comune, ribaltava la decisione, qualificando il rilevamento come mobile e presidiato, e quindi riconducibile alla lett. e) dell’art. 201, comma 1-bis, cod. strada. Il trasgressore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti volti a contestare la riconduzione del caso alla lett. e) e la ritenuta sufficienza della motivazione del verbale. Il ricorrente sosteneva che l’art. 4 D.L. n. 121/2002 imporrebbe un divieto generalizzato di impiego dell’autovelox al di fuori delle tipologie di strada indicate, e che il verbale non esplicitava il decreto prefettizio.
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due ipotesi dell’art. 201, comma 1-bis, cod. strada. La lett. e) riguarda le apparecchiature mobili direttamente gestite dall’organo di polizia, utilizzabili dagli agenti a prescindere dalla classificazione della strada. La lett. f) riguarda invece le postazioni fisse, non presidiate e operanti da remoto, ammesse solo su determinate tipologie di strade, individuate con decreto prefettizio.
Ne deriva che l’art. 4 D.L. n. 121/2002 non pone un divieto generalizzato, ma lascia in vigore, per le strade diverse da quelle considerate, le disposizioni che consentono l’impiego degli strumenti elettronici, con l’obbligo della contestazione immediata e salve le eccezioni dell’art. 201, comma 1-bis. Gli agenti possono dunque usare strumenti mobili anche su strade non comprese nel decreto prefettizio.
La Corte richiama il proprio orientamento, tra cui Sez. II n. 14217 del 2011, Sezioni Unite n. 3936 del 2012 e Sez. II n. 22627 del 2023, e individua la ratio della distinzione nella tutela della sicurezza stradale, rimettendo alla discrezionalità degli agenti l’individuazione del punto di rilevamento. Su questa base il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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