Assoluzione per particolare tenuità e condanna risarcitoria: appellabilità dell’imputato (Cass. pen. n. 4839 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, è una pronuncia di natura mista: pur formalmente liberatoria, contiene l’accertamento, con efficacia di giudicato ex art. 651-bis cod. proc. pen., della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Tale accertamento, che incide anche sulla quantificazione del danno risarcibile, fonda l’interesse dell’imputato a proporre appello avverso la statuizione risarcitoria, non potendo egli essere relegato al solo ricorso per cassazione, i cui motivi non consentono di censurare la concessione e la misura di una provvisionale. La soluzione contraria determinerebbe un’intollerabile asimmetria rispetto alla parte civile, legittimata all’appello ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., in violazione del principio di parità delle parti di cui all’art. 111, comma 2, Cost.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, all’esito del giudizio dibattimentale instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto il direttore responsabile di un quotidiano, perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen., dall’imputazione di omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio, corredato da una fotografia che ritraeva una persona estranea alla vicenda. Il giudice di primo grado ha però condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, con provvisionale di euro 12.000.
Il difensore dell’imputato ha proposto appello, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dell’illecito e l’erronea quantificazione della provvisionale. La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo la sentenza inappellabile perché di proscioglimento relativa a reato punito con pena alternativa, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione osserva che la questione della qualificazione della pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., quando contenga anche la condanna al risarcimento del danno, è oggetto di un contrasto, quantomeno potenziale, nella giurisprudenza di legittimità. Un orientamento, valorizzando la sistematica del codice di rito, qualifica la sentenza come di proscioglimento e, pertanto, inappellabile dall’imputato per i reati puniti con pena alternativa. Un diverso indirizzo, invece, attribuisce alla pronuncia natura mista, in ragione dell’efficacia di giudicato civile riconosciutale dall’art. 651-bis cod. proc. pen., e la ritiene appellabile dall’imputato.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte cost. n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la decisione del giudice sulla domanda risarcitoria quando pronuncia il proscioglimento per particolare tenuità. La Consulta ha evidenziato che tale pronuncia “si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell’illecito penale”, con efficacia di giudicato modellata su quella delle sentenze di condanna. Tale peculiarità, osserva la Corte, incide anche sull’entità del danno risarcibile, come riconosciuto dalla giurisprudenza secondo cui l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in appello impone di rideterminare d’ufficio la somma liquidata in primo grado.
La Corte richiama, inoltre, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23406 del 2025, che ha riconosciuto alla parte civile la legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa, ai soli effetti della responsabilità civile. Da tale premessa, il Collegio fa discendere che, se la parte civile può appellare, l’imputato non può essere privato del medesimo rimedio avverso la sentenza che lo condanna al risarcimento. La tesi contraria determinerebbe una disparità di trattamento tra le parti, tanto più rilevante considerando che la statuizione sulla provvisionale è, per costante giurisprudenza, non impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione discrezionale e meramente delibativa.
Ritenendo la questione di particolare importanza e necessaria per la decisione, il Collegio rimette il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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