Nessun permesso per attesa occupazione al lavoratore stagionale non assunto (TAR Puglia n. 112 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore stagionale non può ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’art. 24, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998 richiama le disposizioni dell’art. 22 del medesimo testo unico, ove compatibili, ma esclude espressamente il comma 11, che prevede il permesso per attesa occupazione. Tale preclusione risponde alla natura ciclica e precaria del lavoro stagionale ed è stata ribadita dall’art. 1, comma 1, lett. f), legge n. 187/2024. Il beneficio presuppone la perdita di un rapporto di lavoro subordinato già instaurato, non la semplice promessa di assunzione rimasta inadempiuta. Il rilascio di un permesso atipico contrasterebbe con il principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti in materia di immigrazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina di un paese terzo, entrava in Italia con visto d’ingresso per lavoro stagionale in base a un nulla-osta rilasciato a un’impresa agricola. Il datore di lavoro non sottoscriveva il contratto di soggiorno, anche in seguito ai riscontri negativi della Prefettura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che portavano alla revoca dei nulla-osta rilasciati all’azienda.
La lavoratrice chiedeva quindi il rilascio del modello 209, finalizzato al permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura opponeva diniego, non rinvenendo nel d.lgs. n. 286/1998 alcuna norma che consentisse tale rilascio. Seguiva un secondo provvedimento, che confermava il diniego. La ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Puglia, deducendo violazione del diritto UE, eccesso di potere e vizi procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale: se il lavoratore stagionale, rimasto privo di occupazione per inadempienza del datore, possa ottenere il permesso per attesa occupazione in forza dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La risposta è negativa. L’art. 24, comma 1, richiama le disposizioni dell’art. 22 solo ove compatibili, ma esclude espressamente il comma 11.
La preclusione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato n. 148 del 2015 e TAR Sicilia n. 3410 del 2023. Il beneficio spetta al lavoratore subordinato che perde il posto, non al lavoratore stagionale. La distinzione tra lavoro stagionale e altre forme di lavoro subordinato emerge dal sistema del testo unico e dalla natura intrinsecamente ciclica delle attività stagionali, valorizzata dall’art. 11 legge n. 203/2024.
La Corte esclude che la fattispecie possa rientrare tra le ipotesi eccezionali di forza maggiore ammesse dalla giurisprudenza, poiché nulla di simile è stato allegato o documentato. La mancata assunzione dipende da carenze relative alla capacità economica del datore. Sul punto richiama Corte cost. n. 209 del 2023, che ha ritenuto non fondate le questioni relative al requisito redditizio in materia di emersione del lavoro irregolare.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 22, lett. a), direttiva 2014/36/UE, il Collegio chiarisce che il diritto di soggiorno opera durante il periodo di validità dell’autorizzazione e nel contesto della procedura di formalizzazione del contratto. Venuti meno i presupposti per la revoca del nulla-osta, e mai stipulato il contratto, gli atti impugnati non risultano affetti da difetto istruttorio. Il vizio di incompetenza è parimenti escluso, essendo sufficiente la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio, in applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/1990.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese. La richiesta di patrocinio a spese dello Stato è dichiarata inammissibile, per difetto del requisito della non manifesta infondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 122 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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