Scheda valutativa militare, insindacabile nel merito il giudizio del Revisore (TAR Marche n. 112 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di scheda valutativa del personale militare, il giudizio del Revisore che ridimensioni la qualifica attribuita dal Compilatore è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e resta sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo, il quale può scrutinare il provvedimento solo per vizi estrinseci di legittimità. La flessione della qualifica rispetto agli anni precedenti non integra di per sé eccesso di potere per contraddittorietà, non essendo configurabile alcun obbligo di motivazione specifica in ordine al mutamento del giudizio. Il ridimensionamento è legittimo quando lo scarto tra valutazione del Compilatore e del Revisore risulti contenuto e il giudizio finale permanga comunque lusinghiero. L’amministrazione che decide sul ricorso gerarchico non è tenuta a offrire un riscontro analitico delle singole doglianze.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dei Carabinieri, impugna il decreto con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa relativa al periodo 13.01.2020 – 12.01.2021. Il giudizio si era concluso con la qualifica di “superiore alla media”, attribuita dal Comandante della Compagnia, in parziale dissenso rispetto alla valutazione “eccellente” espressa dal Compilatore.

Il ricorrente lamenta un ingiustificato abbassamento della qualifica rispetto ai cinque anni precedenti, tutti valutati “eccellente”, e deduce difetto di motivazione del giudizio del Revisore, non fondato su ragioni concrete e documentate. Avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico censura ulteriormente la carenza di motivazione e la genericità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge le censure rilevando che il giudizio del Revisore non è immotivato. Il ricorrente ha ben colto le ragioni complessive del ridimensionamento, fondate su un rilevato abbassamento di rendimento nel periodo, pur mantenuto su livelli elevati. La relazione esplicativa del Comandante di Compagnia smentisce sul piano fattuale alcune allegazioni del ricorrente, comprese le occasioni di rapporto singolo e l’esortazione a migliorare.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che ciò integri eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle valutazioni precedenti e senza che sussista obbligo di motivazione specifica. Cita, tra le ultime, TAR Lazio, Roma, Sez. I-Stralcio, 29/01/2025 n. 1914, TAR Trento, 11/2/2025 n. 34 e TAR Lazio, Roma, Sez. I-Stralcio, 23/12/2024 n. 23352.

Quanto al preteso difetto di motivazione del Revisore, il Tribunale ridimensiona lo scarto tra i due giudizi. Dall’esame della scheda emerge una sovrastima del giudizio finale del Compilatore rispetto ai singoli criteri, che non sempre hanno ottenuto la massima valutazione. Il ricorrente si collocava quindi in una situazione limite tra “eccellente” e “superiore alla media”. Non vi è stata alcuna reformatio in peius, ma solo la riconduzione di una valutazione vicina all’asticella massima a un livello comunque lusinghiero.

Il Tribunale ribadisce che l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella materia limita il sindacato al solo profilo estrinseco. Il medesimo criterio vale quando l’amministrazione decide su un ricorso gerarchico, non essendo tenuta a un riscontro analitico delle singole doglianze. Il decreto di rigetto non risulta immotivato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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