Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 1141 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai decreti della corte di appello emessi ex legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e si cumula, stante il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la corte di appello ha accolto il ricorso ex legge n. 89/2001 e ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali, e le spese processuali distratte a favore del procuratore.

La ricorrente chiede inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma prevista dall’art. 114, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva anzitutto un profilo di inammissibilità parziale: il ricorso, ove richiede l’esecuzione del capo relativo alle spese di giudizio, difetta di legittimazione ad agire, perché tali spese non sono riconosciute in favore della parte ma del difensore distrattario, il quale non ha proposto personalmente il ricorso.

Nel merito, il decreto è assistito da autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza e richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001.

La creditrice ha presentato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e sono decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13533/2001, di avere eseguito il provvedimento. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il collegio ne afferma l’ammissibilità anche per le condanne al pagamento di somme, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Il TAR ordina quindi l’esecuzione del titolo entro trenta giorni dalla notifica, nomina per l’eventuale inottemperanza un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e liquida le spese secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Consiglio di Stato n. 1247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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