Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare e sindacato del giudice (TAR Sicilia n. 513 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare per incompatibilità ambientale è qualificabile come ordine militare e, per espressa previsione dell’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, è sottratto ai capi I, III e IV della legge n. 241/1990, non richiedendo una particolare motivazione. Il presupposto è la tutela del prestigio e del corretto funzionamento dell’ufficio, eliminando la causa obiettiva dei disagi derivanti dalla presenza del militare, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta e dalla stessa riferibilità soggettiva delle vicende. È sufficiente la mera messa in pericolo del bene protetto. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai limiti della manifesta illogicità o irrazionalità, del travisamento dei fatti e dell’incompletezza della motivazione, nonché al riscontro di effettività dell’incompatibilità e di proporzionalità del rimedio. Le esigenze personali e familiari del dipendente sono recessive rispetto all’interesse pubblico primario.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso una Stazione, è stato raggiunto da un provvedimento di trasferimento d’autorità disposto dal Comando Legione Carabinieri per incompatibilità ambientale. A monte, l’avvio di un procedimento per la valutazione del trasferimento, a seguito di iscrizioni nel registro degli indagati e di una perquisizione eseguita presso il reparto di appartenenza.
Il militare ha impugnato la determinazione davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dei principi di efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, difetto dei presupposti, illogicità della motivazione con riguardo alla sede di destinazione, violazione del principio di proporzionalità e mancata considerazione delle proprie esigenze familiari. Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando la natura non sanzionatoria del provvedimento e l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro giurisprudenziale consolidato. I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, compresi quelli adottati per incompatibilità ambientale, sono qualificabili come “ordini“, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una data sede assume rilevanza di mero fatto. Essi sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento, in forza dell’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, e non richiedono quindi una particolare motivazione.
Le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono connotate da ampia discrezionalità, con la conseguenza che le scelte sono censurabili solo nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità, del travisamento dei fatti e dell’incompletezza della motivazione. Il presupposto del trasferimento risiede nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento dell’ufficio e, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, è sufficiente che il bene giuridico sia messo in pericolo, non essendo necessario che sia già stato danneggiato. Il provvedimento non ha carattere sanzionatorio e non rileva la scaturigine della situazione di incompatibilità.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene immune dai vizi l’operato dell’Amministrazione. Non è contestata la sussistenza dei procedimenti penali né l’esecuzione della perquisizione all’interno della Stazione. Su tali elementi oggettivi e concreti, la valutazione dell’Amministrazione — idoneità degli eventi a turbare la serenità del reparto e a incrinare il rapporto di fiducia — non appare manifestamente illogica. Non è necessaria la puntuale descrizione di singoli episodi, essendo sufficiente l’esistenza di un clima non idoneo allo svolgimento del servizio.
Quanto alla scelta della sede, respinte le indicazioni del militare sulla base di un parere contrario motivato da precedenti trasferimenti per incompatibilità da reparti della stessa provincia, la destinazione appare congrua e proporzionata: la distanza dalla residenza (86 km) è analoga a quella della sede di provenienza (71 km), con tempi di percorrenza quasi identici. L’Amministrazione ha così contemperato gli interessi in gioco, senza aggravio sproporzionato della situazione personale e familiare.
Infine, le censure sulle esigenze familiari sono infondate: nel bilanciamento proprio del trasferimento per incompatibilità ambientale, le situazioni personali e familiari del dipendente, pur meritevoli di tutela, sono recessive rispetto all’interesse pubblico primario a salvaguardare la funzionalità e il prestigio dell’Amministrazione; quando il trasferimento è disposto per incompatibilità ambientale, esse “non entrano in gioco comparativamente“. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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