Autorizzazione trader prodotti energetici e sindacato di affidabilità economica (TAR Lombardia n. 1140 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trader di prodotti energetici stoccati presso depositi di terzi, il potere dell’Amministrazione doganale non si esaurisce nella ricognizione di presupposti tipizzati dalla legge. Il diniego può fondarsi su una valutazione globale e complessiva dell’idoneità e dell’affidabilità del richiedente, comprensiva dell’accertamento di una solida posizione economica desunta dalle scritture contabili e commerciali. Tale verifica risponde alla finalità di impedire l’ingresso nel settore di soggetti non in grado di garantire il rispetto delle regole e potenzialmente esposti ad attività fraudolente. L’analisi può avere carattere indiziario, non essendo vincolata a elementi prestabiliti, pena la sua inefficacia e facile elusione. Ne consegue il riconoscimento in capo all’Amministrazione di un margine di discrezionalità nella valutazione dell’insieme degli elementi relativi al soggetto richiedente.

Il Fatto

La società ricorrente, trader attiva nel settore dei prodotti energetici, ha presentato in data 6 gennaio 2023 all’Agenzia delle Dogane un’istanza di rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi, ai sensi dell’art. 1, commi da 937 a 959, della legge n. 205/2017 e del D.M. 12 aprile 2018. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento motivato dall’assenza di un serio programma imprenditoriale e di un’effettiva iniziativa economica.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo l’illegittimità del sindacato di affidabilità fiscale e patrimoniale operato dall’Amministrazione e, in via subordinata, la contraddittorietà e irragionevolezza delle circostanze poste a fondamento del provvedimento. Nel corso dell’udienza pubblica la difesa ha dichiarato l’avvenuta acquisizione della società da parte di altro operatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dato atto dell’irrilevanza della dichiarazione resa in udienza, trattandosi di fatto sopravvenuto all’emanazione del provvedimento e come tale inidoneo a incidere sulla sua legittimità. Ha poi accolto l’eccezione erariale di inammissibilità della produzione documentale, avvenuta tardivamente dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo, secondo cui la normativa riserverebbe ai trader una mera attività di identificazione e monitoraggio, senza sindacato di affidabilità. Richiamando una propria precedente decisione (TAR Lombardia, Milano, IV, 25 ottobre 2022, n. 2335), ha affermato che la verifica deve avvenire per mezzo di un’analisi di carattere globale e complessivo, come richiesto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 29 novembre 2000. Tale atto individua quale presupposto per il rilascio dell’autorizzazione l’accertamento di una solida posizione economica, con la finalità di evitare l’ingresso nel settore di soggetti che non garantiscano il rispetto delle regole.

Il Collegio ha poi richiamato Cons. Stato, Sez. VII, 28 aprile 2023, n. 4343, che, riformando la decisione di prime cure, ha escluso che il potere autorizzatorio dell’Amministrazione doganale possa essere ristretto a una funzione ricognitiva di presupposti predeterminati in modo tassativo. Il trader è esposto ai rischi di mercato connessi all’oscillazione dei prezzi e al disallineamento temporale dei pagamenti, oltre che al versamento dei tributi sui prodotti soggetti ad accisa: il possesso di un’adeguata capacità patrimoniale costituisce quindi condizione strutturale dell’attività e valore sintomatico di affidabilità.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto che le conclusioni dell’Agenzia siano state precedute da un’istruttoria accurata e articolata su una pluralità di elementi, non intaccati dalle contestazioni difensive. La frequente variazione del domicilio fiscale dei soci, l’assenza di redditi dichiarati in Italia, la mancata dimostrazione di personale e attrezzature adeguate, il capitale sociale versato in misura contenuta, hanno evidenziato una società non ancora tecnicamente organizzata né finanziariamente strutturata. Le censure della ricorrente si sono limitate a specifici aspetti, senza comprovare l’effettiva solidità della compagine societaria.

Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese sono state compensate in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali evidenziati nella sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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