Cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza in giudizio di esecuzione (TAR Lombardia n. 3827 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove la parte ricorrente dichiari che l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato nei termini ivi indicati, e tale circostanza non sia contestata dalla difesa erariale, il collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, prescindendo dallo scrutinio del ricorso. La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che possono essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1383/2025 del Tribunale di Milano, con la quale era stato accolto il suo ricorso nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava in data 30.6.2026 una nota con la quale dichiarava che il Ministero aveva nel frattempo dato esecuzione alla sentenza, nei termini ivi indicati. La difesa erariale, costituita in giudizio, non formulava osservazioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione comporta il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per ottemperanza. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, esito processuale obbligato allorché il provvedimento giurisdizionale sia stato satisfattivamente eseguito e la parte istante ne abbia dato atto in giudizio, senza che la controparte abbia sollevato contestazioni.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., prescindendo da ogni ulteriore scrutinio nel merito del ricorso. In assenza di una pronuncia di merito, la regolamentazione delle spese è stata operata secondo il criterio della soccombenza virtuale, che tiene conto dell’esito sostanziale della controversia favorevole alla parte ricorrente, la cui pretesa è stata comunque soddisfatta dall’amministrazione.
Il Collegio ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, il quale aveva dichiarato di essere antistatario. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, come previsto dall’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.