Ottemperanza per omesso pagamento della Carta Docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2229 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. il mancato pagamento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, delle somme dovute in forza di una sentenza di condanna passata in giudicato, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, per dare esecuzione al giudicato, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La domanda di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza va respinta se il titolo esecutivo ha già previsto la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1097/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente il beneficio economico della “Carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un importo di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24.
Il ricorrente, avendo notificato la sentenza al Ministero in data 13.02.2025 e constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere al pagamento e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. Rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 risultava interamente decorso.
L’amministrazione resistente, costituitasi con una memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni circa l’andamento della procedura di pagamento. Il credito, pertanto, non è stato contestato nell’an e nel quantum, determinando l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero intimato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione.
La domanda di condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato è stata respinta, in quanto il titolo esecutivo aveva già previsto la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione delle somme.
Respinta anche la richiesta di risarcimento dei danni, ritenuta solo formalmente introdotta e priva di un’adeguata articolazione e prova del pregiudizio subito. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.
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Nota della Redazione
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