Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1144 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, nonché il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione. Egli ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta dal ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in suo favore, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, munito di formula esecutiva, era stato regolarmente notificato all’amministrazione. Il Ministero non vi aveva dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo sull’ottemperanza.
Il Tribunale ha poi verificato il perfezionarsi delle condizioni di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo. Il ricorrente aveva inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione e l’assenza di azioni per il medesimo credito, come richiesto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 in combinato con gli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Era altresì spirato il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento.
Nel merito, il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inerzia è stato nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Il Collegio ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, richiamando l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Ha infine condannato l’amministrazione alle spese del giudizio e al rimborso delle spese vive accessorie successive al decreto, liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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