Notifica a P.A.: indirizzo ReGIndE non equipollente a domicilio digitale IPA (TAR Liguria n. 944 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179 del 2012, la notificazione agli enti pubblici è validamente effettuata al domicilio digitale risultante dall’elenco IPA solo nel caso in cui l’amministrazione destinataria non risulti censita anche nel ReGIndE. I due elenchi non sono tra loro equipollenti, con la conseguenza che la notifica eseguita presso un indirizzo non presente nel ReGIndE è inesistente e non già nulla. Ove l’amministrazione non si sia costituita, il giudice amministrativo è tenuto a disporre la rinnovazione della notifica, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 148 del 2021.
Il Fatto
Un’associazione di protezione ambientale ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di un comune ligure aveva vietato, durante la stagione balneare, l’accesso dei conduttori di animali alle spiagge libere del litorale, anche se muniti di museruola e guinzaglio. Il ricorso è stato notificato all’amministrazione comunale, che tuttavia non si è costituita in giudizio. In sede di esame degli atti, il collegio ha rilevato che la notifica era stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nel ReGIndE.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha preliminarmente verificato la regolarità della notificazione del ricorso, constatando che l’indirizzo PEC utilizzato non risultava registrato nel ReGIndE. Ha quindi richiamato il disposto dell’art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179 del 2012, secondo cui, in caso di mancata indicazione dell’ente nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. IPA).
Il collegio ha precisato che l’indirizzo estratto dall’elenco IPA può essere utilmente impiegato solo quando l’amministrazione destinataria non risulti censita nel ReGIndE. I due registri, infatti, non sono equipollenti, poiché la norma citata subordina il ricorso all’elenco generale degli indirizzi elettronici alla duplice condizione della mancata indicazione nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, e della presenza nell’elenco di cui all’art. 6-ter del codice dell’amministrazione digitale.
Alla luce di tale ricostruzione, la notifica eseguita presso un indirizzo non censito nel ReGIndE è stata considerata inesistente, con conseguente necessità di attivare il meccanismo di sanatoria processuale. Il tribunale ha pertanto disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. — nella formulazione applicabile dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 148 del 2021 — l’assegnazione alla parte ricorrente del termine perentorio di venti giorni per rinnovare la notifica del ricorso all’amministrazione presso gli indirizzi censiti in ReGIndE, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordinanza, e del successivo termine di dieci giorni per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione. La camera di consiglio è stata rinviata per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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