Avanzata realizzazione dell’opera e assenza di pregiudizio dal commercio di immobili: no alla sospensione cautelare (TAR Lombardia n. 529 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. avverso un provvedimento edilizio deve essere respinta quando l’intervento sia in avanzato stato di realizzazione, atteso che la lesione del diritto del ricorrente risulta ormai non più prevenibile in via anticipata. La mera commercializzazione delle unità immobiliari realizzate non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile a carico del soggetto che impugni il titolo abilitativo, difettando in tal caso il periculum in mora richiesto per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.
Il Fatto
Un soggetto proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia avverso il permesso di costruire rilasciato dal competente dirigente comunale per la realizzazione di un intervento edilizio, nonché avverso l’autorizzazione resa dal gestore del servizio idrico e, occorrendo, avverso le previsioni del PGT comunale. L’istante deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del titolo edilizio, lamentando il pregiudizio derivante dalla prosecuzione dei lavori e dalla successiva vendita degli immobili. Si costituivano in giudizio il Comune e la società controinteressata, titolare del permesso di costruire, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare alla luce dei criteri di cui all’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. In particolare, il Tribunale ha osservato che l’intervento edilizio oggetto del permesso di costruire impugnato risultava in uno stato di avanzata realizzazione, circostanza che rendeva ormai non più prevenibile in via anticipata la lesione eventualmente subita dal ricorrente.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ulteriormente rilevato che la commercializzazione delle unità immobiliari non integra, di per sé, un pregiudizio per il ricorrente. L’eventuale vendita degli immobili, infatti, non determina conseguenze negative irreparabili a carico del soggetto che agisce in giudizio, difettando così il requisito della gravità e irreparabilità del danno lamentato che costituisce presupposto indefettibile per la concessione della misura cautelare.
La pronuncia si pone pertanto nel solco del consolidato orientamento secondo cui l’istanza cautelare non può essere accolta quando l’interesse dedotto in giudizio possa trovare adeguata soddisfazione all’esito della decisione di merito, non ravvisandosi un pregiudizio imminente e irreversibile che giustifichi l’anticipazione degli effetti della tutela richiesta.
Il Tribunale ha conseguentemente respinto la domanda di sospensione, disponendo la compensazione delle spese della presente fase cautelare e la trasmissione dell’ordinanza all’Amministrazione per la sua esecuzione.
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Nota della Redazione
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