Carta elettronica docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1144 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per la formazione, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il credito non contestato nell’an e nel quantum e il contegno meramente formale dell’amministrazione resistente giustificano l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale e nomina sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2680/2023, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali in euro 1.100,00.
Il titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, non è stato eseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione o la ricarica della carta per euro 2.500,00, il pagamento delle spese e del contributo unificato, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene il ricorso fondato. Rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza formulare alcuna deduzione sul punto né fornire indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Va quindi dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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