Accesso al codice 75 e tariffe: la valorizzazione resta estranea al giudicato (Cons. Stato n. 1147 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dei criteri che limitavano l’accesso alle prestazioni di alta specialità neuroriabilitativa (codice 75) non comporta automaticamente il riconoscimento, in favore della struttura accreditata, di una remunerazione parametrata al più elevato livello tariffario. Il regime tariffario dettato dal d.m. 18 ottobre 2012, recepito dal DCA n. 444/2014, opera in modo trasversale rispetto al codice di reparto e si fonda sulla classificazione delle patologie per MDC e sul grado di complessità assistenziale. La pretesa di remunerazione integrale resta estranea al giudicato formatosi sull’accesso al codice 75, non essendo stati i provvedimenti tariffari attratti nel thema decidendum. Il conseguente rigetto dell’appello è pertanto coerente con il perimetro del giudizio e con la non valicabilità delle tariffe massime nazionali per la Regione sottoposta a piano di rientro.
Il Fatto
La ricorrente, struttura privata accreditata per la neuroriabilitazione di alta complessità, impugnava davanti al TAR Lazio i decreti commissariali con cui la Regione aveva definito il budget per le prestazioni riabilitative delle annualità 2019 e seguenti, oltre alle determinazioni a consuntivo del valore della produzione. Contestava che le limitazioni all’accesso al codice 75, già censurate dal giudice amministrativo, avessero compresso la remunerazione della propria attività e chiedeva la rideterminazione del finanziamento.
Il TAR respingeva tutte le censure, anche quelle articolate con i motivi aggiunti. La struttura appellava, deducendo la violazione dei giudicati formatisi sul d.m. n. 70/2015 e sui decreti regionali presupposti, la carenza istruttoria e motivazionale e il contrasto con il diritto euro-unitario e con la CEDU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che i presupposti dei provvedimenti impugnati sono inficiati dall’illegittimità delle limitazioni all’accesso al codice 75 fondate sulla causa della patologia. L’annullamento del d.m. n. 70/2015 e dei DCA n. 377/2016 e n. 275/2018 ha travolto in via derivata la quantificazione riduttiva dei posti letto. Su questo punto il giudicato è acquisito e non validamente opponibile alla struttura.
Diversa è la conclusione sul secondo presupposto. L’effetto lesivo lamentato si colloca all’incrocio di due serie causali indipendenti: la qualificazione dell’offerta e la determinazione delle tariffe. La causa petendi relativa al rapporto tra tariffa e costi incontra un difetto di oggetto, perché i provvedimenti tariffari non sono stati impugnati e restano fuori dal perimetro del giudizio.
La Sezione richiama la propria sentenza n. 10065 del 13 dicembre 2024, resa su revocazione del DCA n. 444/2014, che ha chiarito come il d.m. 18 ottobre 2012 non differenzi le tariffe per codice di reparto ma per MDC. La tariffa più elevata resta subordinata alla condizione dello stato post-comatoso o alla gravità della lesione mielolare. Per la Regione Lazio, che ha sottoscritto l’accordo ex art. 1, comma 180, legge n. 311/2004, le tariffe massime costituiscono limite invalicabile ai sensi dell’art. 15, comma 17, d.l. n. 95/2012.
Il Collegio prende poi posizione sulla sentenza n. 522/2022, richiamata dalla Sezione II n. 6120/2024, rilevando che essa è stata revocata dalla sentenza n. 7012/2022 per contrasto con il giudicato della sentenza n. 3960/2018. Da qui l’affermazione che l’ampliamento della platea di patologie trattabili in codice 75 non si traduce automaticamente in un corrispondente aumento di budget.
Quanto alla richiesta istruttoria sulla documentazione di valorizzazione, la mancata allegazione non inficia la sufficienza motivazionale. La struttura avrebbe dovuto attivare gli strumenti di ostensione, anche ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le istanze di rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia sono dichiarate inammissibili per estraneità dell’oggetto tariffario. L’appello è respinto, con compensazione delle spese e previa estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota della Redazione
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