Doppia conformità e diniego di sanatoria tra atto vincolato e onere probatorio (TAR Sicilia n. 1148 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 è concedibile solo in presenza della cd. doppia conformità: l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto e a quella vigente al momento della presentazione della domanda. L’onere di dimostrare la conformità urbanistica grava esclusivamente sull’istante, che non può limitarsi a censurare genericamente l’iter procedimentale. I provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva, compresi i dinieghi di sanatoria, sono atti vincolati e non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. La qualificazione dell’intervento edilizio compete all’Amministrazione comunale, alla quale spetta la relativa scelta valutativa.

Il Fatto

Il Comune ha negato alla ricorrente il rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto ex art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 per tre interventi realizzati abusivamente su un immobile sito in zona A: la diversa configurazione del tetto di copertura, il recupero del sottotetto con trasformazione in zona abitabile e la realizzazione di una tettoia con montanti in acciaio e copertura in telo. Il diniego si fondava, rispettivamente, sul divieto di aumenti di altezza in zona A secondo il PRG vigente al momento della domanda, sul fatto che il recupero dei sottottetti può riguardare solo manufatti regolarmente autorizzati e sul contrasto della tettoia con le prescrizioni sulle pertinenze del regolamento comunale. L’Amministrazione ha ordinato il ripristino e applicato una sanzione pecuniaria in alternativa alla rimessa in pristino per i lavori sul tetto.

La ricorrente ha impugnato la determinazione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando carenza istruttoria e motivazionale: il Comune non avrebbe spiegato perché qualificava gli interventi come ristrutturazione edilizia anziché come mere opere di completamento, così come ritenuto dalla Soprintendenza nel parere reso su richiesta dello stesso Comune, e non avrebbe indicato la norma regolamentare violata dalla tettoia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per genericità dei motivi e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, potendo così prescindere dall’esame delle eccezioni in rito. Muovendo dall’orientamento consolidato, ha ribadito che la sanatoria ex art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 è ammessa solo in presenza di abusi formali, cioè di opere difformi dal titolo ma rispettose della disciplina sostanziale sull’utilizzo del territorio, con riferimento tanto alla normativa vigente al momento della realizzazione quanto a quella vigente al momento dell’istanza. Ha inoltre confermato che la dimostrazione della conformità urbanistica costituisce onere esclusivamente a carico dell’istante.

Nel caso concreto, il Comune contestava l’aumento di altezza del manufatto non ammesso in zona A, la non sanabilità del recupero del sottotetto in ragione della mancata regolarità del titolo e la realizzazione della tettoia in contrasto con le prescrizioni sulle pertinenze di cui al regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 57 dell’1 giugno 2011. La ricorrente, secondo il Collegio, avrebbe dovuto provare la conformità delle opere alla disciplina applicabile per la zona A, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda: essa si è invece limitata a contestare genericamente l’iter procedimentale, senza offrire alcuna prova sulla doppia conformità.

Quanto al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, il Tribunale ha richiamato l’orientamento per cui i dinieghi di sanatoria sono atti vincolati che non richiedono specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, risultando adeguatamente motivato il provvedimento che indichi le ragioni del diniego. Nel caso di specie la motivazione è stata giudicata esaustiva e ulteriormente integrata per relationem, in virtù del richiamo alla relazione tecnica dell’Ufficio tecnico dei Vigili Urbani e all’ordinanza di demolizione n. 330 del 23 dicembre 2016.

Il Collegio ha poi precisato che la norma regolamentare violata è l’art. 6 del regolamento sulle pertinenze, che vieta le strutture precarie nelle zone prospicienti pubbliche vie o piazze; poiché la tettoia non rispettava la distanza di arretramento di almeno 2,50 mt. dal prospetto, l’accertamento di conformità risultava impossibile. Ha inoltre affermato che la qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione, anziché di mero completamento come ritenuto dalla Soprintendenza, compete esclusivamente al Comune; in ogni caso la Soprintendenza aveva confermato l’insanabilità degli interventi che comportino aumenti di volume e superficie incompatibili con le esigenze di tutela dei centri storici ai sensi della legge n. 70/76.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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