Sei scatti stipendiali nella base di calcolo del T.F.S. (TAR Puglia n. 1148 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 estende espressamente gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria. Ne consegue che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, va incluso anche nella base di calcolo del T.F.S., in applicazione del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. È illegittimo il diniego dell’INPS che escluda i sei scatti dalla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri e collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile, ha chiesto all’INPS la riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010.

Dopo la trasmissione del prospetto di liquidazione e una istanza di riliquidazione rimasta senza effetto, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto e la condanna dell’ente previdenziale. L’INPS, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle forze di polizia, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma secondo amplia la platea dei beneficiari, estendendo il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi indicati.

Il Collegio rileva che il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, senza nulla specificare in origine per il trattamento di fine servizio. La lacuna è stata colmata dall’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, che considera gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, confermando al terzo comma l’estensione a chi ha chiesto il collocamento in quiescenza a domanda.

Su tale fattispecie la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso favorevole. Il Tribunale richiama il Cons. Stato n. 1231/2019, che ha confermato il diritto alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei sei scatti, nonché le pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023, rese in favore di carabinieri in congedo. Analogo orientamento è richiamato con riferimento al TAR Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, al TAR Lombardia n. 1184/2021, al TAR Lazio n. 9011/2022, al TAR Catania n. 1568/2022 e al TAR Palermo n. 416/2025.

Il Collegio ritiene che la costante esegesi delle disposizioni vigenti confermi come il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, debba essere applicato anche al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’INPS appare perciò in contrasto con l’interpretazione consolidata e con l’univoco orientamento giurisprudenziale. Il ricorso è pertanto accolto.

Il Tribunale dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione del rapporto di servizio già intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

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