Ottemperanza al giudicato e astreinte contro il Ministero dell’Istruzione (TAR Calabria n. 1152 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, senza che la pubblica amministrazione abbia adempiuto, integra il presupposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e impone l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi corrispettivi, decorrendo dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento o all’insediamento del commissario. La disciplina dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001 in tema di compensi commissariali si applica per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Crotone, Sez. Lavoro, la sentenza n. 538/2023, passata in giudicato, che accertava il suo diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNI del 31.08.1999 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle relative differenze retributive oltre accessori.
Notificata la sentenza il 13.06.2023 e avanzata la richiesta di pagamento, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione permane. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il Ministero deve eseguire la pronuncia del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura della parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, o suo delegato, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. I compensi per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto, si applica per analogia alle altre condanne pecuniarie.
Quanto alla richiesta penalità di mora, non emergendo iniquità o cause ostative, il Collegio la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. L’importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Resta fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato anche in presenza dell’organo commissariale, finché questo non abbia provveduto.
Sulle spese, il Tribunale applica i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata rifusione nel termine fissato, al pagamento provvederà il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il ricorso è accolto e l’amministrazione condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 828,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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