Divieto di ritorno: necessaria la dedizione a reati per la misura di prevenzione (TAR Lazio n. 246 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione del divieto di ritorno in un Comune, applicata ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 159/2011, presuppone che il destinatario rientri tra le “persone indicate nell’articolo 1” del codice antimafia, e cioè tra i soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica. La mera ipotizzata commissione di un reato, quale la rissa, non è di per sé sufficiente a qualificare il soggetto come “dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (art. 1, lett. c, d.lgs. n. 159/2011), ove manchi una motivazione specifica sulla dedizione alla commissione di reati di tale specie. In sede cautelare, la carenza dei presupposti di legge legittima la sospensione degli effetti del provvedimento, fermo il potere di riesame dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Latina aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Gaeta per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 159/2011, senza autorizzazione dell’Ufficio di Polizia. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso gerarchico, rigettato dal Viceprefetto Vicario di Latina.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei suddetti atti. Con motivi aggiunti, impugnava inoltre una successiva nota della Questura e gli atti connessi, nella parte in cui potevano essere utilizzati per confermare i provvedimenti già gravati. L’amministrazione si costituiva in giudizio, resistendo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha ritenuto sussistenti, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Il Collegio ha evidenziato che la misura di prevenzione del divieto di ritorno era stata applicata in mancanza dei presupposti di legge, non risultando il ricorrente riconducibile alla categoria delle “persone indicate nell’articolo 1” del d.lgs. n. 159/2011, ossia dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la eventuale commissione del delitto di rissa, il cui accertamento spetta al giudice penale, non appare di per sé idonea a far ritenere il soggetto “dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (art. 1, lett. c, d.lgs. n. 159/2011). Il decreto questorile non aveva in alcun modo motivato la sussistenza di una tale dedizione alla commissione di reati, requisito necessario per l’applicazione della misura.
Alla luce di tali carenze motivazionali, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 novembre 2026 e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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