Ottemperanza improcedibile se il giudicato è stato eseguito dopo il ricorso: la Carta docente al docente precario (TAR Lombardia n. 2259 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, volto all’esecuzione del giudicato, diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa riconosciuta in sede di cognizione. L’esecuzione spontanea del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, intervenuta nel corso del giudizio, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo la notifica del ricorso, comporta la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Un docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, per un importo complessivo di euro 2.500,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita. Il docente, pertanto, proponeva ricorso per l’ottemperanza chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di quanto dovuto e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, con memoria depositata poco prima dell’udienza di discussione, il ricorrente aveva segnalato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero, delle somme riconosciutegli con la sentenza ottemperanda.
Il Collegio ha qualificato l’intervenuta esecuzione come causa di cessazione della materia del contendere, ricorrendo l’ipotesi della piena soddisfazione della pretesa azionata in sede di ottemperanza. La declaratoria consegue alla verifica che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al comando contenuto nel giudicato, rendendo la domanda del ricorrente priva di oggetto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato il principio per cui l’esecuzione sopravvenuta del giudicato, successiva alla proposizione del ricorso, non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto in sede di cognizione. Le spese sono state quindi poste a carico del Ministero e liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
La decisione si pone in linea con la giurisprudenza amministrativa in materia di ottemperanza, nella parte in cui valorizza l’interesse strumentale del ricorrente all’esecuzione del giudicato, destinato a cadere solo con l’integrale soddisfazione della pretesa.
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Nota della Redazione
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