Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1152 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che accoglie la domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, ove notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo, fissando un termine per l’adempimento. È legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine, senza riconoscimento di alcun compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce un decreto che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, oltre agli accessori e alle spese del procedimento, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, munito di formula esecutiva, era stato ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato alcuna esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede, infatti, natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge.
Il giudice verifica poi il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accerta inoltre che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito e la modalità di riscossione prescelta, come richiesto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001.
Risulta parimenti decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione di tale dichiarazione senza che sia seguito il pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 5-sexies, comma 7. Sussistono dunque tutti i presupposti per l’accoglimento.
Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento. Per il caso di inottemperanza nomina commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, escludendo ogni compenso specifico in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Collegio accoglie infine la domanda di condanna alle spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando i precedenti Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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